L'art. 32 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva recita:
La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, costituisce illecito disciplinare. Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.
8. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 (La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2) e 3 (Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori), il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere c) (ammenda con diffida), g) (penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente), h) (retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all'ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore), i) (esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore), mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 (La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali) il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i).
In teoria, la juve è nei guai fino al collo