Art. 30 del codice di giustizia sportiva FIGC
Illecito sportivo e obbligo di denuncia
1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo
svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque
un vantaggio in classifica.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che
consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne
sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto
è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l),
salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è
punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l),
m).
Art. 8
Sanzioni a carico delle società
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace
in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte,
nella stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra
competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il
passaggio alla categoria inferiore;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica
obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di
categoria inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del
campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;