Previsione.
Il Comune è davanti a un bivio.
1) La fine tecnica: dall'esame della documentazione trova insufficiente la proposta del privato di soddisfacimento dell'interesse pubblico; hanno l'imbarazzo della scelta, a cominciare dal tpl, vero nodo gordiano della vicenda; richiesta di modifica insostenibile per Pallotto e morte del sogno romoletto;
2) La fine politica: revocano, sic et simpliciter, totalmente o parzialmente (le torri), l'interesse pubblico concesso all'opera, motivando analiticamente le ragioni dell'inversione di rotta; è accaduto migliaia di volte e altre accadrà. Arimorte del sogno romoletto.
E la causa miliardaria?
Pigliate fiato e leggete qui, ex multis.
sabato 16 marzo 2013 17:36
TAR Lazio, Roma
L'art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990 stabilisce che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge; la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Il comma 1 bis specifica che, ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. Pertanto, con l'entrata in vigore dell'art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, aggiunto dall'art. 14 l. n. 15 del 2005, il legislatore ha accolto una nozione ampia di revoca, prevedendo tre presupposti alternativi che legittimano l'adozione del provvedimento: a) sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) mutamento della situazione di fatto; c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi). Il provvedimento di revoca, peraltro, deve necessariamente avere ad oggetto un provvedimento, ad efficacia durevole o istantanea, che non abbia ancora esaurito i suoi effetti quando l'amministrazione decide di intervenire in autotutela, tanto che l'atto determina, per espressa previsione di legge, l'inidoneità del provvedimento a produrre ulteriori effetti. La revoca opera per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza, con efficacia ex nunc, a differenza dell'annullamento d'ufficio, previsto dall'art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, che opera per vizi di legittimità e con efficacia ex tunc. Sotto altro profilo, può anche rilevarsi che se la ragione per la quale l'amministrazione decide di ritirare l'atto in autotutela è riconducibile al momento della sua emanazione, adotta un provvedimento di annullamento; se, invece, la ragione dell'autotutela è sopravvenuta all'emanazione dell'atto in prime cure adottato, l'amministrazione emana un provvedimento di revoca. L'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, codice dei contratti pubblici, prevede che la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. (...) Di talché, il Collegio ritiene di aderire alla tesi secondo cui il diritto di recesso previsto dall'art. 134 d.lgs. n. 163 del 2006 presuppone l'avvio del contratto e non opera se l'amministrazione non ha mai provveduto alla consegna dei lavori né l'aggiudicataria ha mai chiesto tale consegna (cfr. Cons. St., VI, 27 novembre 2012, n. 5993) e, in particolare, all'opzione interpretativa secondo cui, ove non sia stato ancora stipulato il contratto, la revoca dell'aggiudicazione, effettuata per sopravvenuti motivi di opportunità, non rientra nel generale potere contrattuale di recesso della pubblica amministrazione (ex multis: Cass. Civ. SS.UU., 11 gennaio 2011, n. 391), con la conseguenza che, una volta stipulato il contratto, il potere autoritativo di revoca non può più essere esercitato. Peraltro, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, nella pronuncia richiamata, hanno ritenuto radicata la giurisdizione amministrativa proprio perché la revoca dell'aggiudicazione (di un compendio immobiliare venduto all'asta pubblica), essendo intervenuta prima che fosse stipulato alcun contratto, non rientra nel generale potere di recesso dell'amministrazione pubblica, ma costituisce tipica espressione di potestà autoritativa a carattere di autotutela in presenza di interesse pubblico, sicché la posizione dell'aggiudicatario rimane di interesse legittimo.
E mo' chi lo spiega a Magliaro e a Nosferatu, che ste cosette le dovrebbe mastica', che la paventata causa miliardaria è una bufala?
O il loro ennesimo bluff. O puff.
Ahinoi, non lo sapremo mai.