Ancora non trovo fonti ufficiali sui metri cubi previsti per quell'area. E' area "verde privato attrezzato" secondo piano regolatore. Ovvero giardino, con alberi e spogliatoi. Come possano essere 350 mila metri cubi di spogliatoi mi risulta veramente difficile da immaginare.
Questa la normativa sul "verde privato attrezzato". Come ficcarci dentro uno stadio non lo vedo proprio.
Art. 87: Verde privato attrezzato
1. Le aree per Verde privato attrezzato, individuate negli elaborati 2. e 3."Sistemi e Regole", rapp. 1:5.000 e 1:10.000, sono destinate al mantenimento e/o alla messa a dimora di alberature, accompagnate dalla realizzazione di attrezzature sportive e di servizi connessi (servizi igienici, spogliatoi, magazzini) e complementari (bar, ristoro, mini-shop; servizi culturali, didattici e ricreativi; foresterie, alloggio custode).
2. Parametri e grandezze urbanistico–ecologiche:
- ET = 0,09 mq/mq, di cui non oltre 0,03 mq/mq per servizi complementari (sono esclusi dal computo della SUL gli impianti sportivi scoperti o con copertura pressostatica);
- H max = m. 10, salvo impianti sportivi coperti;
- IC max = 15% (impianti sportivi coperti, servizi connessi e complementari);
- IP = 70%;
- DA = 40 alberi/Ha; DAR = 80 arbusti/Ha;
- Parcheggi privati = 3 mq/10 mq SUL;
- Parcheggi pubblici = un posto auto, pari a 20 mq, ogni 2,5 unità di capienza degli impianti, calcolata come numero massimo di praticanti e spettatori, con le modalità di cui al comma 3; è consentito sostituire un posto auto con 3 posti moto di 5 mq ciascuno.
3. Salvo diversa o integrativa disciplina di settore, la capienza di spettatori è calcolata secondo il tipo di manifestazione per cui l'impianto è omologato e la capienza di spazi appositamente dedicati (0,40 mq per posto a sedere; 0,25 mq per posto in piedi), mentre la capienza di praticanti per le diverse tipologie di impianti sportivi, salvo diversa o integrativa normativa di settore, è così calcolata:
- campo da tennis: 5 persone;
- campo polivalente: 20 persone;
- campo di calcio, atletica, rugby, hockey, baseball: 30 persone;
- pista di pattinaggio: 1 persona/4 mq di pista;
- palestra: fino a 500 mq: 1 persona/15mq; oltre 500 mq: 1 persona/20 mq;
- piscina con corsie per nuoto: 1 persona/20 mq di specchio d'acqua;
- piscina per gioco o parco-acquatico: 1 persona/2 mq di specchio d'acqua.
4. Le aree già destinate dal precedente PRG a zone G4, con superficie territoriale (ST) superiore a 10 Ha, possono essere destinate a parchi tematici o parchi-divertimento, con i seguenti parametri:
- ET = 0,15 mq/mq;
- IC max = 25%;
- IP = 60%;
- DA = 30 alberi/Ha; DAR = 60 arbusti/Ha;
- Destinazioni d'uso: Commerciali a CU/b e CU/m; Servizi, escluso "sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazionali, estere e sopranazionali"; Turistico-ricettive;
- Mix funzionale: Commerciali + Servizi (escluso direzionale privato e attrezzature collettive) + Turistico-ricettive: max 30% SUL; "direzionale privato": max 5% SUL; "attrezzature collettive": min. 50%.
5. Gli interventi di cui al comma 1 si attuano con modalità diretta convenzionata; gli interventi di cui al comma 4 si attuano con modalità indiretta; in entrambi i casi, la definizione progettuale è estesa all'intera area della componente di PRG.
6. Nell'ambito dei progetti unitari di cui al comma 5, e comunque nel rispetto dei parametri complessivi di cui al comma 2:
a) una quota della ST non superiore al 15% può essere destinata ad autorimesse e box privati interrati, riservati ai residenti delle zone limitrofe;
b) una quota della ST non superiore al 40% può essere destinata ad aree attrezzate per campeggi, come disciplinate dall'art. 88, o ad aree per impianti da golf: in tale ultimo caso, la quota massima del 40% di ST può essere applicata anche all'insieme di più aree di cui al comma 1, associate in un'unica proposta progettuale.
7. I parametri e le grandezze urbanistico-ecologiche di cui ai commi 2, 3 e 4 e le destinazioni d'uso di cui al comma 6, non sono applicabili alle aree già trasformate sulla base di strumenti urbanistici esecutivi.
8. Per tutti gli impianti sportivi esistenti alla data di adozione del presente PRG, anche localizzati all'esterno delle aree di cui al comma 1, è consentito un incremento una tantum della SUL fino al 10%, anche in eccedenza all'indice di cui al comma 2, finalizzato alla realizzazione o ampliamento dei servizi connessi alle attrezzature sportive, come definiti dal comma 1, o comunque all'adeguamento alle norme funzionali e di sicurezza: tale esclusiva finalizzazione è accertata mediante il raffronto con i progetti in precedenza abilitati. Sono fatti salvi eventuali maggiori incrementi consentiti dalle diverse norme di componente.