Gara soc. SAMPDORIA – soc. PALERMO

Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 14.35 del 26 gennaio 2015)
ex art. 35 1.3 CGS circa la condotta tenuta al 37° del primo tempo dal calciatore Gonzalo
Bergessio (soc. Sampdoria) nei confronti del calciatore Gonzalez Castro Giancarlo (soc.
Palermo);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore sampdoriano,
in possesso della palla nella zona centrale del campo e diretto verso l'area di rigore avversaria,
veniva contrastato nell'azione dal calciatore palermitano, che lo "abbracciava" da tergo.
Divincolandosi dalla "presa", con il braccio destro portato all'altezza della spalla il calciatore
blucerchiato colpiva al capo l'antagonista. L'Arbitro interveniva, sanzionando con
un'ammonizione il comportamento del calciatore rosa-nero.
Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 17.04 del 26
gennaio 2015) "... ho valutato che il n. 18 Bergessio faceva un movimento con il braccio
congruo per liberarsi dalla trattenuta".
La segnalata condotta è stata quindi "vista" dall'Arbitro e disciplinarmente giudicata, con una
valutazione non sindacabile da questo Giudice.
P.Q.M.
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla
premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.
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