Per quello che riguarda il "diritto vivente" relativo all'art. 595 c.p. (qui in materia di diffamazione aggravata), i limiti del diritto di cronaca e di critica di un giornalista, oltrepassati i quali si affacciano gli estremi del reato, sono stati puntualizzati nel tempo dalla giurisprudenza in tre parametri principali, così riassumibili: in materia di diffamazione, l'esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante (ossia non punibile) in relazione al fatto diffamatorio a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera e riportata in modo completo.
Mentre la rilevanza sociale di notizie relative al "mondo Lazio" è fuori discussione, nel servizio del Ciarapica (e anche nel suo tweet di poche settimane fa) difettano:
- Requisito della veridicità della notizia
- Continenza espressiva
Riguardo al primo aspetto, sempre la giurisprudenza ha chiarito che qualora la notizia non risultasse veritiera, la scriminante putativa del diritto di cronaca potrebbe essere invocata dal giornalista soltanto ove questi abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'informazione, offrendo anche la prova della cura comunque posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti. Cosa che qui è mancata. Infatti, che Immobile sia sceso in campo contro il Torino pur affetto da Covid-19 non è stato affatto accertato e dunque la notizia non è vera. Ma il Ciarapica lo ha dato per certo, suffragandolo in modo superficiale con una schermata relativa a "risultati di tamponi" che – anche i muri lo sanno – sono più che mai oggetto di indagine, non soltanto per Immobile ma anche per tantissimi altri calciatori. E più in generale nel mondo scientifico si sta facendo largo la convinzione circa la fallacia di questa metodologia (v. anche, fra i tantissimi,
https://www.databaseitalia.it/la-svezia-ha-scoperto-migliaia-di-falsi-positivi-nei-kit-di-test-covid-19-prodotti-in-cina/).A capirlo, in parte, c'era arrivato lo stesso Ciarapica. Infatti, nello squallido filmato da una parte dileggia, infama, giudica e condanna Immobile e la Lazio; dall'altra contemporaneamente ricorda che la vicenda sarà chiarita nelle sedi giudiziarie. Ma il pavido e goffo tentativo di pararsi il culo con il rinvio all'inchiesta in corso (nella sua mente, con lo stile che caratterizza i sorci, questo deve aver pensato) gli si ritorce contro al 100% perché evidenzia la superficialità totale del suo agire professionale. E potremmo continuare per ore con mille ulteriori osservazioni (ma senz'altro ci penseranno i legali di Immobile e della società).
Anche la continenza espressiva non è proprio il forte del Ciarapica (per Immobile, su Sport Mediaset:
"La scarpa è d'oro, la reputazione no"; per Lotito, su Twitter, bollato come il male dell'Italia). La critica giornalistica, infatti (anche nelle testate che si occupano solo di
gossip come Sport Mediaset e Gazzetta dello Sport) non può mai spingersi oltre fino a trasmodare in insulti gratuiti e in attacchi personali, volti esclusivamente ad esporre la persona al disprezzo o al ludibrio della sua immagine, senza che ciò incontri alcuna finalità di pubblico interesse. Affermare che Immobile abbia perso la reputazione è una offesa gratuita. Oltre a quanto detto in precedenza (fatti non accertati), sarebbe peraltro infamante associare la reputazione di Ciro all'esito della vicenda in ogni caso, perché il calciatore si è semplicemente rimesso alle determinazioni altrui (in particolare, del laboratorio, della società, dell'UEFA). Perciò, anche qui il Ciarapica lo vedo malino.
Mi pare che nella giornata di ieri alla fine abbia percepito di essersi messo nei guai (l'ultimo suo
tweet faceva quasi tenerezza). Spero fortemente che con una bella querela, arricchita poi dalla costituzione di parte civile per ottenere un ricarcimento, facciano passare la boria da coatto a lui, a Barigelli e ai tanti altri sciarpettati che infestano le redazioni di giornali e televisioni.
asromamerda
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Art. 595 C.P. Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29, 64]