Zaccagni ha un obbligo di riscatto quindi c'era bisogno del rinnovo.
NOIF, Articolo 103, "Le cessioni temporanee di contratto"
1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista” ha una durata minima
pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente
quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.
2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione
temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:
a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato
il corrispettivo convenuto;
b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione
successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico la
cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può
essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere
consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza
dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.
Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di
controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da
parte della cessionaria.
3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o
indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve
diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente,
nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E’ altresì consentito
pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società
cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall’individuazione di specifici criteri, attraverso la
Lega competente, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti
intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.
3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare
la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite
e sempreché:
a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di cessione temporanea, con l’indicazione del
corrispettivo convenuto tra le parti;
b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo
di riscatto;
c) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione
successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto. L’obbligo di riscatto, a pena di nullità,
deve essere sottoscritto dal calciatore.