5. RITROVAMENTO DI DOCUMENTI NUOVI
AI FINI DELLA REVOCAZIONE, OCCORRE L'ESISTENZA DI UNA PROVA DOCUMENTALE, RINVENUTA DOPO LA SENTENZA, RELATIVA AI FATTI OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
L'art. 395, n. 3, del codice di procedura civile prevede che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado possano essere impugnate per revocazione se, dopo la pronuncia, sono stati ritrovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Tale disposizione è stata costantemente interpretata nel senso che, ai fini della deducibilità del motivo di revocazione, occorre l'esistenza di una prova documentale, rinvenuta dopo la sentenza, relativa ai fatti oggetto della controversia. Sez. VI, 21 ottobre 1980, n. 896;
NOZIONE DI PROVA DOCUMENTALE
Per prova documentale si intende una scrittura rappresentativa, formata cioè in presenza di un fatto, e destinata a provare la percezione di esso, al fine di rappresentarlo in avvenire (in tali sensi Cassazione 7 luglio 1973 n. 1957). Cgars, 25 luglio 1988, n. 122;
NON E' DOCUMENTO UNA DICHIARAZIONE DI TIPO TESTIMONIALE
Non costituisce documento una dichiarazione di tipo testimoniale rilasciata da un terzo e ciò anche nel caso in cui si tratti di un atto di notorietà. Sez. VI, 5489/2001;
LA PREESISTENZA DEL DOCUMENTO
La necessità della preesistenza del documento rispetto alla sentenza discende sia dal fatto che la legge parla di rinvenimento di un documento che la parte non aveva potuto produrre in corso di causa, il che comporta la preesistenza del documento rispetto alla sentenza, sia dalla natura della prova documentale, che comporta la contestualità del documento rispetto al fatto da provare (in tali sensi Cass. 11 luglio 1973 n. 1513. Cass. 11 luglio 1973 n. 2010; Cass, 7 luglio 1973 n. 1957; Cass. 13 dicembre 1952 n. 3176). Cgars, 25 luglio 1988, n. 122;
E' NECESSARIA L'INDICAZIONE DEL GIORNO DELLA SCOPERTA
E' inammissibile il ricorso per revocazione proposto a seguito del ritrovamento di nuovi documenti o della scoperta della falsità di quelli già posseduti se non è indicato il giorno della scoperta, decorrendo da questo il termine per l'impugnazione. Sez. VI, 25 marzo 1996, n. 501;
IL RICORRENTE HA L'ONERE DI PROVARE L'IMPOSSIBILITÀ DI PRODURRE IN GIUDIZIO TALE PROVA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE O PER FATTO DELL'AVVERSARIO E LA DATA DEL RITROVAMENTO DEL DOCUMENTO
Incombe sul ricorrente sia l'onere di provare la circostanza dell'impossibilità di produrre in giudizio tale prova per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario sia quello di provare la data del ritrovamento del documento di cui si tratta, al fine di accertare l'osservanza del termine perentorio per la proposizione del ricorso. Al riguardo non è sufficiente un generico accenno al rinvenimento dei documenti dopo la sentenza, ma è necessario indicare quali indagini siano state esperite per il ritrovamento, al fine di consentire la valutazione della diligenza con la quale esse siano state compiute e, quindi, l'accertamento dell'assenza di colpa in cui si concreta il concetto di forza maggiore di cui all'art. 395, n. 3, ed è necessario altresì indicare la data del recupero del documento. Sez. V, 30 luglio 1982, n. 621;
LO STATO PSICOLOGICO DELLA PARTE NON DEVE ESSERE ADDEBITABILE A COLPA
Ai fini dell'ammissibilità e' necessario che l'impossibilità di produrre in giudizio il documento - che va riportata al fatto che esso era in precedenza sconosciuto o che era ignoto il luogo in cui si trovava - sia in correlazione con uno stato psicologico della parte non addebitabile in alcun modo a colpa, che deve persistere durante tutte le varie fasi del precedente giudizio di merito, compreso il grado appello, non essendo in quest'ultimo preclusa la facolta' di produrre nuovi documenti. Sez. IV, 9 maggio 1994, n. 388;
Ai sensi dell'art. 81 r.d. n.642/1907 e dell'art. 395 n.3 c.p.c., il ritrovamento di documenti comportante la revocazione della decisione del Consiglio di Stato, presuppone la mancata produzione dell'atto nel giudizio concluso con la decisione impugnata per fatto dell'avversario o per causa di forza maggiore, espressione quest'ultima con la quale si fa comunemente riferimento alla mancanza di colpa – incolpevole possibilità di produrre documenti - nella parte che invoca il rimedio della revocazione straordinaria (C. Stato, IV, 18 settembre 1991, n. 718). Sez. IV, n. 6994/2005;
La legge processuale valorizza ai fini dell'impugnazione straordinaria il ritrovamento del documento solo nella misura in cui la mancata introduzione di questo nel giudizio originario non si addebitabile al ricorrente, ma dipenda da cause di forza maggiore o imputabili alla controparte; ipotesi questa che non si verifica nel caso in cui l'interessato avrebbe potuto chiedere l'acquisizione in giudizio del documento decisivo e ciò non ha fatto, poiché in questo caso non si verifica quella obiettiva minorazione delle possibilità di difesa che costituisce il presupposto della norma di rito. Inoltre, per quanto riguarda l'imputabilità della omessa allegazione, la revocazione soggiace ai principi generali che disciplinano la materia, per cui deve ritenersi che incomba sul ricorrente l'onere di provare il motivo specifico dell' impedimento alla produzione in giudizio dell' atto (cfr. VI Sez. 7 aprile 1999, n. 403). Sez. IV, n. 7397/2004;
RILEVANZA AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DELLA DISCIPLINA SULL'ESIBIZIONE DOCUMENTALE E SULL'ACCESSO AGLI ATTI
La norma va letta in relazione alla disciplina sull'esibizione documentale e sull'accesso agli atti, poiché il soccombente deve provare non solo che non fu in grado di produrre il documento decisivo, ma che non poté neppure chiederne l'esibizione per forza maggiore o per fatto dell'avversario, sicché rileva in sostanza non tanto l'impossibilità di produrre il documento, quanto l'incolpevole ignoranza della sua esistenza che viene a costituire motivo di revocazione. Ai fini della sussistenza del motivo di revocazione per successiva scoperta di un documento decisivo la precedente ignoranza dell'esistenza o della ubicazione di tale documento non è sufficiente, ove essa sia conseguenza della colpa o negligenza di colui che del documento intende avvalersi; nel valutare se sussista o meno una tale negligenza, va considerato che, mentre nell'ipotesi di ignoranza soltanto in ordine al luogo di conservazione dell'atto, vi è uno specifico onere di ricerca che la parte doveva adempiere, per contro, nel caso di ignoranza dell'esistenza stessa del documento, un tale onere non è configurabile, potendo al più valutarsi in termini di negligenza la mancata verificazione di una ipotesi di esistenza, che fosse autorizzata dalla situazione di fatto. (Cass., 18-02-1986, n. 950). Sez. VI, n. 4815/2003;