Curva chiusa per un turno per cori vs Rudiger - ma pena sospesa in caso di recidivita' in un anno
Stronzman 2 giornate
E niente per cori contro Keita
Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017Il Giudice Sportivo,letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella qualesi attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all'indirizzo del calciatore della RomaRudiger, in particolare effettuati al 41° del primo tempo e al 47° del secondo tempo;considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti rilevanti per dimensionee percezione reale (nel secondo caso 80% dei 7.000 occupanti il settore di provenienza del coro),a norma dell'art. 11, n. 3, CGS, ai fini della punibilità degli stessi;considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all'art. 16, n. 2bis,CGS;P.Q.M.delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato"Curva Nord" privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per unperiodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analogaviolazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuovaviolazione.
Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017Il Giudice Sportivo,letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella qualesi attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all'indirizzo del calciatore della Lazio KeitaBalde, in particolare effettuati al 9° del primo tempo e al 18° del primo tempo;considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti non punibili in base aipresupposti di cui all'art. 11, comma 3, CGS;deliberadi non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Roma.
Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIOIl Giudice Sportivo,ricevuta dal Procuratore federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo emailpervenuta alle ore 12.17 odierne) in merito alla condotta gravemente antisportiva del 197/523calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma), maglia n.6, "in occasione dellaconcessione di un calcio di rigore durante un azione di giuoco al 44' del primo tempo";acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica edocumentale;considerato che il calciatore Strootman, dopo aver spostato lateralmente con il piede il pallone digiuoco, ha effettuato una torsione innaturale con relativa caduta a terra che in alcun modo puòricondursi al tentativo di intervento del calciatore della So. Lazio Wallace, con la conseguenzache risultano pienamente integrati i presupposti per l'applicazione dell'art. 35, 1.3, CGS,trattandosi di condotta gravemente antisportiva, evidentemente non percepita dall'Arbitro, ed inparticolare una evidente simulazione da cui è scaturita l'assegnazione di un calcio di rigore,punibile ai sensi della medesima disposizione;P.Q.M.delibera di sanzionare il calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma) con la squalifica didue giornate effettive di gara.