Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 11.13 del 19
aprile 2010) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al termine della gara dal calciatore
Stefan Radu (Soc. Lazio) nei confronti del calciatore Simone Perrotta (Soc. Roma);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky, Rai e Mediaset), di piena garanzia
tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, al triplice fischio arbitrale, il calciatore Perrotta procedeva di corsa sul terreno di giuoco dirigendosi presumibilmente, insieme ad altri compagni di squadra, verso il settore occupato dai propri sostenitori per i rituali festeggiamenti. Allorchè transitava innanzi al calciatore laziale, costui, con movimento repentino, protendeva in avanti la gamba sinistra, "agganciandogli" le gambe. Il calciatore giallorosso riusciva a non perdere l'equilibrio, arrestava la corsa e ritornava quindi sui propri passi con atteggiamento non certo conciliante nei confronti del Radu. L'intervento di altri calciatori di entrambe le squadre impediva il verificarsi di ulteriori immediate conseguenze.
Ritiene questo Giudice che il gesto compiuto dal Radu, del tutto gratuito ed idoneo a provocare
istintive e pericolose reazioni, sia decisamente riprovevole (e sanzionabile se "refertato"), ma non
tale da integrare gli estremi di quella "condotta violenta" che, se "non vista" dall'Arbitro, rende
ammissibile la "prova televisiva", con i consequenziali effetti sanzionatori.
Si è trattato, in buona sostanza, di uno "sgambetto", sia pure portato con una certa veemenza, non tale comunque da denotare quell'inequivoca "intenzionalità lesiva" che, per costante orientamento degli Organi di giustizia, connota la previsione normativa di cui all'art. 35 n.1.3)
CGS.
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Stefan Radu (Soc. Lazio).
Ammenda di € 40.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori: 1) al 29° del primo tempo ed al 5° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore avversario un coro costituente espressione di discriminazione razziale; 2) prima dell'inizio della gara, al 3° ed al 46° del secondo tempo, lanciato numerosi petardi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; 3) al 28° del primo tempo, colpito una steward con il lancio di una moneta, senza conseguenze lesive; 4) nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni e nel recinto di giuoco numerosi petardi e tre bottigliette di plastica; 5) nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere numerosi petardi ed acceso un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
LEDESMA
Cristian Daniel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione); per avere inoltre, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro un ironico apprezzamento.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA
Aleksandar Kolarov (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 8.000,00
ZARATE Mauro Matias (Lazio): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, calciato con veemenza il pallone verso un gruppo di calciatori avversari, colpendone una alla schiena; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale (Sesta sanzione).
AMMENDA DI € 20.000,00
TOTTI Francesco (Roma): per avere, al termine della gara, rivolgendosi al settore occupato dai propri sostenitori (Curva Sud), alzato ripetutamente le mani con i pollici rivolti verso il basso, indirizzando in tal modo ai calciatori ed ai tifosi avversari un gesto platealmente provocatorio; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
AMMENDA DI € 5.000,00
BARONIO Roberto (Lazio): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto ad un calciatore avversario un'espressione minacciosa; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.