Responsabilità per comportamenti discriminatori
1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni
condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di
razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda
ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci
giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione
prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché con l’ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00
per il settore professionistico.
I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 che commettono una
violazione del comma 1 sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei
casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché, per il
settore professionistico, con l’ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00.
3. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei
proprisostenitori di disegni,scritte,simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione.
Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione
e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si
applica la sanzione minima di cui all’art. 18, comma 1 lett. e). Qualora alla prima violazione, si
verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte anche congiuntamente e
disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art.18, comma 1,
lettere d), f), g), i), m).
In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le
società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano
congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della
gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1 lettere d), e), f), g), i), m) e della
perdita della gara.
4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati,
soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a
determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al
precedente comma 3.
La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui
all’art. 1 bis, comma 5 o tesserato.
5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste
a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti
discriminatori. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b)
dell’art. 18, comma 1
Penalizzazioni
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni
altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate
alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi
inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella
stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra
competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la
retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica
obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria
inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del
campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
n) divieto di tesseramento di calciatori fino a un massimo di due periodi di trasferimento.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi
previste dall'art. 17 del presente Codice.