Ho due capisaldi, attenzione alle banche dati con dati personali e consapevolezza che queste servono. Quindi è fondamentale un compromesso e che le diverse sensibilità, priorità e conoscenze portino a posizioni diverse è scontato, poi qualcuno ha l'onere e l'onore di dover fare una sintesi.
Per arricchire la discussione sulla questione dati personali vs loro utilizzo posto l'art 12 del DL 34 del 2020:
Art. 12
Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi
1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni
relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6,
lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i
medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al
Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:
a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del
regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma
2,del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti
interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione
cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili,
senza registrarli, i dati di cui al comma 1:
a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per
le finalita' di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione
digitale;
b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non
ancora collegati alla ANPR;
c) all'ISTAT.
4. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero
dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalita' tecniche di trasmissione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Come potete vedere per il Sistema Tessera Sanitaria del MEF e per la Banca dati di AVER del MinInt passeranno dati personali con informazioni molto delicate, ma la loro utilità si è valutato che superi il rischio di abusi (ovviamente dovranno essere in atto tutte le necessarie misure di sicurezza)