Si comunica a tutti coloro che ne siano interessati che presso l'UFFICIO SEGRETERIA o ANAGRAFE del proprio comune di residenza é possibile firmare per una legge di iniziativa popolare sulla legittima difesa della casa e dei beni.
Nella proposta di legge sarà potenziata la tutela della persona che difende la propria casa, i propri beni e i propri cari. La cosa più importante é che viene negato il risarcimento delle eventuali lesioni causate al ladro o agli eredi in caso di morte.
Non che con la proposta di legge si voglia far sì che i cittadini possano ricorrere alla giustizia fai da te, ma devono poter godere di una legittima difesa più ampia che permetta loro di proteggere i propri beni e i propri cari se subiscono una violazione nel proprio domicilio o nel proprio negozio.
Le modifiche della proposta di legge riguardano in modo particolare l'articolo 614 del codice penale che oggi recita: "Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero si introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione sa 6 mesi a 3 anni".
In questo caso si vorrebbe cambiare la durata della pena da 1 anno a 6 anni.
In caso di violenza su cose o persone, regolate dal comma 4 dell'articolo 614, la modifica propone di portare la pena da 1 a 5 anni a da 2 a 7 anni.
Si vuole inoltre introdurre un nuovo comma, posto dopo il quarto che recita: "Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito il occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma".
Per quel che riguarda l'articolo 55 del codice penale, sull'eccesso colposo la proposta di IDV vuole aggiungere al testo "Quando, nel commettere alcuno dei fatti prevenuti dagli articoli 51, 52, 53 e 54 si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge e dall'ordine dell'autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applica le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è prevenuto dalla legge come delitto colposo" il seguente paragrafo: "Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa qualora la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui e dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52".
Mi permetto di segnalarlo perché partiti, giornali e televisioni non ne stanno dando assolutamente notizia, pertanto, se interessati, vi prego di firmare e far firmare il maggior numero di persone.
C'è tempo fino a metà maggio.
SERVONO 50mila firme
Occorre solo la carta di identità in corso di validità ed essere residenti nel Comune ove si firma.