CGS
Art. 17
1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3
Art. 12
Prevenzione di fatti violenti
1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al
mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione
statale vigente.
2. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in
materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica
sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.
3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di
qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o
simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì
responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante
alla violenza.
4. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico
della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi
fuori dello stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18,
comma 1.
5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e
non soci di cui all'art. 1, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di
violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo
dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 1 comma 5.
6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure:
ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al
precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono
inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le
sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1.
Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al
capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai
soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le
sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 si applicano le sanzioni previste dall'art. 19, comma 1. Se le società responsabili non appartengono
alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda
da € 500,00 a € 15.000,00.