La situazione é confusa.
Su una cosa sono d'accordo con Fat, la roma, purtroppo, non c'entra nulla.
Non é colpa sua se il prefetto deciso la sospensione della partita. E se il giudice decide della vittoria a tavolino non é ricevibile il fatto che le altre squadre possano essere in qualche modo sfavorite.
Il problema si pone sulla confusione dei regolamenti e sul fatto che la fattispecie in questione non é menzionata.
E' indubbio che Cellino é il presidente del Cagliari ed ogni sua affermazione presuppone la responsabilità del Cagliari.
Quando parla Cellino parla il Cagliari (Art.2 comma 4 del codice di giustizia sportiva).
En passant va detto che Cellino non rilascia dichiarazioni lesive contro chicchessia. Il codice di giustizia sportiva menziona alcune fattispecie di dichiarazioni suscettibili di punizioni. Nessuna é configurabile con le dichiarazioni rese da Cellino.
Peraltro tra le sanzioni previste dal codice contro dichiarazioni lesive non é prevista la sconfitta a tavolino.
Troviamo alcuni spunti nell' art.10, sempre del codice di giustizia sportiva. Il comma 4 afferma che Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione e tesserato.
Qui sembra, in qualche modo, avvicinarsi alla fattispecie in questione.
Nel comma 5, infatti, leggiamo che Per le violazioni di cui al comma 4, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida [...] in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo..
In alcun momento é prevista, come sanzione per dichiarazioni lesive (art.3) o per dichiarazioni che possono contribuire a determinare fatti di violenza (art.10 comma 4) la sconfitta a tavolino per 3 a 0.
Su questo il regolamento parla chiaro. O meglio non parla del tutto.
A quel punto si arriva all'articolo 12, che al comma 1 prevede che
La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 [...]
Nelle fattispecie previste dal regolamento non é, ovviamente, menzionata la situazione di cui parliamo.
A quel punto tutto si poggia sul comma 4 dell'Art.12 che dice :
4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro na tura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara.
Qui sembra esserci qualcosa di interessante, perché si parla di fatti non valutabili con criteri tecnici.
Il problema é che questo comma parla comunque chiaro, gli organi di giustizia sportiva puo' valutare fatti che si sono verificati nel corso di una gara. Non prima né dopo. Ma durante.
Il che aggiunge confusione a confusione.
Senza contare che la lettera f dello stesso comma afferma che :
Al di fuori dei casi indicati, gli Organi di giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l'effettuazione.
Per tutti i casi non indicati quindi, non si parla di sconfitta a tavolino ma solo di ripetizione della gara.
Quindi resto confuso. Obiettivamente, anche spogliandomi del cappotto da tifoso della Lazio non vedo molti appigli giuridici per assegnare il 3 a 0. Mancano molti presupposti per questa che é una delle sanzioni più punitive tra quelle previste dal codice di giustizia sportiva. L'ammenda, la squalifica del dirigente ed eventualmente la squalifica del campo mi sembrano più praticabili.
Il rischio é fare giurisprudenza con una sanzione che rischierebbe di mettere i pretori al centro della tensione sportiva.
L'annullamento della partita é avvenuto per una decisione amministrativa delle autorità.
La ripetizione della partita mi sembra la soluzione più ragionevole.