Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Milan – soc.
Roma del 16 dicembre 2013 nella quale, tra l'altro, si attesta che "alle ore 20:23 la maggioranza
dei circa 1.700 sostenitori (il numero dei tifosi è stato fornito dalla Polizia di Stato) della soc.
Roma che occupavano la parte centrale del – Settore Ospiti- denominato – Terzo Anello Verde
Curva Nord- intonava a gran voce per due volte il coro – Rossoneri squadra di neri – che veniva
percepito distintamente dai collaboratori............che al momento della sua esecuzione erano
posizionati all'interno del recinto di giuoco all'altezza della linea mediana................Buona
parte della suddetta tifoseria cantava nuovamente all'11° p.t. ed all'8° s.t. il coro, replicato due
volte in ogni occasione, - Rossoneri squadra di neri-.............All'8° p.t. la maggioranza dei
circa 1.7000 tifosi romanisti indirizzava per alcuni secondi numerosi ed intensi – Buuu- verso il
calciatore della soc. Milan Sig. Mario Balotelli (n. 45) in occasione di un calcio di punizione
battuto dallo stesso fuori dall'area di rigore della squadra romanista. Tali urla venivano sentite
distintamente dai collaboratori...............collocati all'interno del recinto di giuoco
rispettivamente accanto alla panchina aggiuntiva della soc. Milan (lato – Curva Nord-),
all'altezza della linea mediana delle terreno di giuoco e accanto alla panchina aggiuntiva della
soc. Roma (lato – Curva Sud-)....................Al 12 s.t. la quasi totalità dei circa 1.700
sostenitori della soc. Roma rivolgeva per alcuni secondi copiosi e sonori –Buuu- nei confronti del
calciatore della soc. Milan Sig. Mario Balotelli (n. 45) in concomitanza di un fallo di giuoco
commesso dallo stesso...........Le grida e il coro in questione venivano udito chiaramente dagli
scriventi delegati...........che al 12° del s.t. si trovavano all'interno del recinto di giuoco.";
ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori
approfondimenti, gli estremi del "comportamento discriminatorio per motivi di razza", rilevante
ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua "dimensione e percettibilità";
considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Roma deve rispondere a
titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art.
11 n. 3 CGS, in riferimento all'ipotesi di specifica recidività (cfr CU 63 del 21 ottobre 2013);
rilevato che, come precisato dal Procuratore Federale con nota pervenuta in data odierna, " i tifosi
della Società Roma, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Milan-Roma del
15/12/2013, assistono normalmente alle partite casalinghe nel settore denominato curva sud dello
stadio Olimpico di Roma".