7. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che
abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano
venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere
taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
8. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1
e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro
30.000,00.
Eppure te lo avevo già anche evidenziato: hanno l'obbligo di inofrmanre, senza indugio, la Procura Federale della FIGC, non i giornalisti dopo qualche anno.
Il paladino del calcio pulito si sarebbe dovuto presentare la mattina dopo in procura e denunciare il tutto.
Spero di essere stato finalmente chiaro.