Citazione di: A.Nesta (c) il 31 Ago 2019, 11:05
E che cazzarola sarebbe?
Art. 6
Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 4) viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed al competente ufficio regionale.
Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.
Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso dinanzi alla
commissione regionale composta da:
- un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;
- un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;
- un medico specialista o docente in cardiologia;
- un medico specialista o docente in ortopedia;
- un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.
La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in
possesso della specializzazione inerente al caso specifico.