PARTITA IVA REGIME DEI MINIMI

Aperto da chiaralich, 29 Mar 2011, 11:28

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chiaralich

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Lazionetter
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ho bisogno di friends commercialisti o con esperienza in partita IVA con REGIME DEI MINIMI  :s
devo aprire la partita iva appunto, con regime dei minimi appunto... e oltre a non avere una lira per pagare il commercialista  :=)) volevo avere un pò di chairimenti sugli obblighi che devo tenere a livello contabile e soprattutto quello che devo pagare sulle fatture.
firmerò un contratto di un anno con una società di monitoraggio del'informazione (il centro d'ascolto) ed è giusto un lavoretto...mi ci pago l'università...non ci divento ricca  :=))  ma devo aprire questa partita iva e, dato che già guadagnerò due lire, soldi da dare al commercialista non ne ho  :( ...
da quello che ho capito/letto devo pagare SICURAMENTE sui soldi che mi verranno versati dalla società sul mio conto corrente: la percentuale del 26,72% di gestione separata INPS (alla quale devo iscrivermi) sui guadagni NETTI- le spese (che per me saranno vicine allo 0 visto che vivo con i miei ed è tutto intestato a loro...) OGNI MESE...(pagando però in due tranche: fine maggio e a fine novembre),... poi c'è quel 20% di aliquota IRPEF che però, vedo sul modello di fattura che mi hanno mandato dalla società, è detratto direttamente dal lordo, quindi i soldi che loro mi versano sul conto sono già al netto della ritenuta (che quindi pagheranno loro, con i miei soldi certo, ma cmq io non ho nessun obbligo materiale di versare quei soldi giusto?)...

questo è tutto quello che ho capito  :s :s
qualcuno sa come aiutare una povera lazialotta che si perde per la prima volta nella tempesta delle tasse italiane?!  :s :s
grazie  :ssl

MadBob79

Sostenitore
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* 11.643
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http://www.fiscooggi.it/files/GUIDAN1_08_0.pdf

Questa documento dell'agenzia delle entrate due anni fa mi é stato molto utile. Magari vedi se ti conviene usufruire per i primi 3 anni dell'art. 13 della legge n.388 del 23/12/2000 (nuove attivitá produttive).

Consiglio spassionato: se non vuoi usufruire di un commercialista, cerca di rivolgerti almeno agli uffici dell'agenzia delle entrate (non so se ci sono ancora i "tutor"). Lascia perdere il "fai-da-te".

chiaralich

*
Lazionetter
* 3.345
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grazie, la leggo molto volentieri.
pensavo di rivolgermi al CAF....
e cmq nel frattempo cerco di contattare un commercialista tramite amici...

Pag

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Lazionetter
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contattalo perchè per esperienza (indiretta grazie al cielo) se non hai guadagni alti, alla fine dei conti paghi un sacco di iva, tasse, etc il guadagno che ti intaschi è veramente esiguo....

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TheJoker

*
Lazionetter
* 337
Registrato
articolo 1 comma 100
" I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni."

per maggiori delucidazioni:

Contribuenti minimi con la sorpresa dietro l'angolo
con la Finanziaria 2008 entrano in vigore le disposizioni concernenti il nuovo regime fiscale dei contribuenti minimi, un sistema di tassazione ridotta formulato ad hoc per artisti, professionisti e piccoli imprenditori (a cura Giuseppe Bennici)

Approvata la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), dal primo gennaio 2008 entrano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 96 a 117, concernenti il "nuovo" regime fiscale dei contribuenti minimi.

Il sistema di tassazione ridotta formulato ad hoc per artisti, professionisti e piccoli imprenditori, è frutto dell'unificazione dei criteri e parametri applicabili al "vecchio" regime marginale e a quello delle nuove iniziative produttive; esso rappresenta la nuova valvola di sfogo sia per gli operatori economici, perché esonerati da adempimenti contabili e soggetti ad un'imposta fissa sostitutiva, sia per l'amministrazione finanziaria, potendo destinare poche risorse alla fase di controllo dei soggetti minimi.

La cornice normativa del nuovo regime, è demandata al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 gennaio 2008, pubblicato in G. U. l'11 gennaio 2008.

Il predetto decreto - quantunque anticipato dall'Agenzia delle entrate con l'ormai nota Circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007, che ha opportunamente delineato l'orientamento dell'amministrazione finanziaria su chi, come, quando possa essere considerato contribuente minimo – chiarisce alcuni aspetti non indicati nella Circolare n. 73/E/2007.

In particolare, nel decreto si chiariscono le sorti dei contributi previdenziali ed assistenziali ed il corretto modus operandi per lo scomputo delle ritenute subite dai soggetti in regime dei minimi.

L'art. 5 stabilisce che i  contributi previdenziali ed assistenziali:

    * sono parametrati al reddito determinato secondo i criteri stabiliti per nuovo regime dei minimi;
    * i contributi versati si deducono, in primis, dal reddito di esercizio, mentre, l'eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 del Tuir.

L'art. 6, rubricato imposta sostitutiva, stabilisce che la ritenuta subita dal contribuente minimo è effettuata a titolo di acconto dall'imposta sostitutiva del 20 per cento; pertanto, chi subisce la ritenuta ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 600 del 1973, dovrà scomputarla dall'imposta sostitutiva e nel caso di incapienza, la restante parte inutilizzata potrà essere compensata ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. n. 241 del 1997.

Infine, l'art. 9 chiarisce che ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, il limite per la verifica se un soggetto possa essere o meno considerato a carico fiscalmente, pari a 2.840,51 euro, come previsto dall'art. 12, comma 2 del Tuir, va determinato con i criteri sanciti dall'art. 1, comma 104 della finanziaria 2008, mentre, lo stesso reddito determinato per i minimi non rileva ai fini delle ulteriori detrazioni previste dall'art. 13 del Tuir.



Tutti al "minimo"



La circolare dell'Agenzia delle entrate, al punto 2.3, è chiarissima, il nuovo regime è un regime naturale. Tutti coloro che all'1 gennaio 2008 risultino in attività o iniziano una nuova attività economica, sono contribuenti minimi, salvo comunicazione contraria o attraverso fatti concludenti, ossia comportandosi in maniera opposta all'intenzione del legislatore.

La scelta sarà efefttuata in occasione dei primi adempimenti amministrativi contabili, avendo a riferimento, genericamente, quattro parametri:

    * fatturare al massimo 30.000 euro, elevabili fino a 45.000 euro, salvo l'uscita dal nuovo regime;
    * acquistare o utilizzare beni per un valore massimo di 15.000 euro, computando anche i beni acquistati od ottenuti nel triennio antecedente;
    * non avvalersi di collaboratori/dipendenti,
    * non operare esportazioni e/o operazioni assimilate.


Pertanto chi intende permanere nel nuovo regime dei "minimi" non esporrà l'I.V.A. sulle fatture di vendita ai sensi dell'art. 1 comma 100, della Legge Finanziaria 2008.
In caso contrario il comportamento concludente manifesterà la volontà del contribuente di permanere nel regime ordinario.

Tutti i soggetti in attività al 31 dicembre 2007 che hanno i requisiti dei minimi e che abbiano intenzione di adottare il nuovo regime e quanti provengono da un regime in franchigia (abrogato dalla finanziaria 2007) o che abbiano adottato il regime delle nuove iniziative produttive, non hanno l'obbligo di nessuna comunicazione.

Tutti coloro che inizieranno l'attività nel corso del 2008, per comunicare la scelta utilizzeranno il modello di comunicazione di inizio attività AA/9, barrrando il quadro "B".

Chi, invece, scelga di adottare il regime "ordinario" per opzione, anche attraverso fatti concludenti, dovrà comunicare la propria scelta con il primo modello utile di dichiarazione IVA, quadro VO, da presentarsi nell'anno 2009.

In via transitoria, quanti sceglieranno nel 2008 il regime ordinario per opzione hanno la facoltà di ritornare al regime naturale già dal 2009, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Va registrato, comunque, che nulla è menzionato per quei soggetti che, allo stato dell'arte soggetti minimi, abbiano nel corso del 2007 operato secondo il regime ordinario sia ai fini IVA sia ai fini contabili (art. 18, comma 6 del DPR n. 600/1973).



L'aspetto contabile



I contribuenti minimi sono esonerati dai consueti adempimenti contabili.

Infatti, come specificato dall'art. 1, comma 109 della legge n. 244 del 2007, i contribuenti ritenuti minimi sono esonerati sia dalla contabilità IVA, prevista dal DPR n. 633 del 1972, sia dalla tenuta dei libri ai fini delle imposte dirette, previsti dal DPR n. 600 del 1973.

Tuttavia, grazie alle disposizioni contenute nell'art. 18 del DPR n. 600 del 1973, è consentito ai contribuenti che non superano nell'anno d'imposta determinati limiti di ricavi, 309.874,14 euro se esercenti attività di servizi o 516.456,90 euro se esercenti altre attività, di tenere la sola contabilità IVA su cui annotare anche le altre informazioni di natura reddituale.

La semplificazione contabile non elimina, tuttavia, il dover tenere una ordinata contabilità; infatti, ai fini dell'indagine fiscale, è necessario:

    * rispettare le formalità "intrinseche" ai sensi dell'art. 2219 del codice civile, secondo cui la documentazione non deve risultare abrasa e le eventuali cancellazioni devono essere tali da consentire la leggibilità;
    * numerare progressivamente i documenti di natura fiscale, con l'annotazione sulle fatture emesse che trattasi di "Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008", possibilmente munendosi di apposito timbro;
    * integrare le fatture su beni importati o i documenti su cui si applica il reverse charge ai fini IVA e versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo;
    * presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat;
    * indicare sui documenti emessi verso operatori comunitari le parole che "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331".
    * emettere fatture, ricevute o scontrini senza l'addebito dell'IVA;
    * effettuare le rettifiche IVA su beni non ceduti od utilizzati, come previsto dall'art. 19-bis2 del DPR n. 633/1972, anche con riferimento al limite quinquennale riferito ai beni ammortizzabili di valore superiore a 516,46 euro, attraverso la predisposizione della documentazione come prevista dalla circolare n. 328 del 1997.
    * avere un conto corrente bancario, anche non dedicato, per la riscossione dei ricavi/compensi percepiti e per il pagamento delle spese;
    * conservare tutta la documentazione fino a quando non siano scaduti gli ordinari termini per la verifica fiscale e comunque per 10 anni.

L'analisi degli adempimenti contabili, ancorché riferita ad una tassazione sostitutiva ai fini dell'IRPEF, dell'IRAP e delle addizionali regionali e comunali, sembrerebbe affatto che semplificata; vista la natura degli obblighi, ma considerati ancor più gli adempimenti che scattano al verificasi delle ipotesi di fuoriuscita dal regime dei contribuenti minimi, il tutto farebbe presupporre il mantenimento delle ordinarie operazioni di registrazione contabile.

chiaralich

*
Lazionetter
* 3.345
Registrato
Citazione di: Pag il 29 Mar 2011, 20:54
contattalo perchè per esperienza (indiretta grazie al cielo) se non hai guadagni alti, alla fine dei conti paghi un sacco di iva, tasse, etc il guadagno che ti intaschi è veramente esiguo....
si lo so, ma visto che per me è proprio un lavoretto e comunque non essendo una mia impresa, non vado sicuramente sotto (in rossi intendo) a me andrebbe bene lo stesso...

da quanto capisco:
l'iva non la pago e ok...
il 20% di aliquota ho visto che me la scarica direttamente l'azienda, con cui devo appunto collaborare, dalla fattura... c'è proprio la voce e mi scaricano dal lordo il 20% (quindi la versano loro...)
poi c'è l'inps...devo iscrivermi alla gestione separata, ma da una parte ho letto che devo pagare il 26,72% sul netto ogni mese...
da altre parti invece ho letto che si dovrebbe pagare 2800 euro all'anno (una cosa da pazzi...non potrei mai farla....) ma credo fortemente che in questa caso si parli di chi ha la partita iva dei minimi come AZIENDA e non come professionista...

MARA

*
Lazionetter
* 26.937
Registrato
Citazione di: chiaralich il 30 Mar 2011, 10:21poi c'è l'inps...devo iscrivermi alla gestione separata, ma da una parte ho letto che devo pagare il 26,72% sul netto ogni mese...

yes



la dicitura esatta da mettere sulla fattura è "Operazione non soggetta ad iva (art.1, comma 100, legge 24/12/2007, n°244)"



che dura 3 anni è stato detto?

MARA

*
Lazionetter
* 26.937
Registrato
ah
ricordati che il primo anno paghi le tasse del primo anno
e l'acconto dell'anno successivo (che è tipo del 90%)

praticamente (il primo anno) ti ritrovi a pagare 2 anni insieme

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Boom!

*
Lazionetter
* 4.132
Registrato
non pagare nulla, tieniti tutto e scappa via, tanto non c'è futuro!!!  :beer:

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