articolo 1 comma 100
" I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni."
per maggiori delucidazioni:
Contribuenti minimi con la sorpresa dietro l'angolo
con la Finanziaria 2008 entrano in vigore le disposizioni concernenti il nuovo regime fiscale dei contribuenti minimi, un sistema di tassazione ridotta formulato ad hoc per artisti, professionisti e piccoli imprenditori (a cura Giuseppe Bennici)
Approvata la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), dal primo gennaio 2008 entrano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 96 a 117, concernenti il "nuovo" regime fiscale dei contribuenti minimi.
Il sistema di tassazione ridotta formulato ad hoc per artisti, professionisti e piccoli imprenditori, è frutto dell'unificazione dei criteri e parametri applicabili al "vecchio" regime marginale e a quello delle nuove iniziative produttive; esso rappresenta la nuova valvola di sfogo sia per gli operatori economici, perché esonerati da adempimenti contabili e soggetti ad un'imposta fissa sostitutiva, sia per l'amministrazione finanziaria, potendo destinare poche risorse alla fase di controllo dei soggetti minimi.
La cornice normativa del nuovo regime, è demandata al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 gennaio 2008, pubblicato in G. U. l'11 gennaio 2008.
Il predetto decreto - quantunque anticipato dall'Agenzia delle entrate con l'ormai nota Circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007, che ha opportunamente delineato l'orientamento dell'amministrazione finanziaria su chi, come, quando possa essere considerato contribuente minimo – chiarisce alcuni aspetti non indicati nella Circolare n. 73/E/2007.
In particolare, nel decreto si chiariscono le sorti dei contributi previdenziali ed assistenziali ed il corretto modus operandi per lo scomputo delle ritenute subite dai soggetti in regime dei minimi.
L'art. 5 stabilisce che i contributi previdenziali ed assistenziali:
* sono parametrati al reddito determinato secondo i criteri stabiliti per nuovo regime dei minimi;
* i contributi versati si deducono, in primis, dal reddito di esercizio, mentre, l'eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 del Tuir.
L'art. 6, rubricato imposta sostitutiva, stabilisce che la ritenuta subita dal contribuente minimo è effettuata a titolo di acconto dall'imposta sostitutiva del 20 per cento; pertanto, chi subisce la ritenuta ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 600 del 1973, dovrà scomputarla dall'imposta sostitutiva e nel caso di incapienza, la restante parte inutilizzata potrà essere compensata ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. n. 241 del 1997.
Infine, l'art. 9 chiarisce che ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, il limite per la verifica se un soggetto possa essere o meno considerato a carico fiscalmente, pari a 2.840,51 euro, come previsto dall'art. 12, comma 2 del Tuir, va determinato con i criteri sanciti dall'art. 1, comma 104 della finanziaria 2008, mentre, lo stesso reddito determinato per i minimi non rileva ai fini delle ulteriori detrazioni previste dall'art. 13 del Tuir.
Tutti al "minimo"
La circolare dell'Agenzia delle entrate, al punto 2.3, è chiarissima, il nuovo regime è un regime naturale. Tutti coloro che all'1 gennaio 2008 risultino in attività o iniziano una nuova attività economica, sono contribuenti minimi, salvo comunicazione contraria o attraverso fatti concludenti, ossia comportandosi in maniera opposta all'intenzione del legislatore.
La scelta sarà efefttuata in occasione dei primi adempimenti amministrativi contabili, avendo a riferimento, genericamente, quattro parametri:
* fatturare al massimo 30.000 euro, elevabili fino a 45.000 euro, salvo l'uscita dal nuovo regime;
* acquistare o utilizzare beni per un valore massimo di 15.000 euro, computando anche i beni acquistati od ottenuti nel triennio antecedente;
* non avvalersi di collaboratori/dipendenti,
* non operare esportazioni e/o operazioni assimilate.
Pertanto chi intende permanere nel nuovo regime dei "minimi" non esporrà l'I.V.A. sulle fatture di vendita ai sensi dell'art. 1 comma 100, della Legge Finanziaria 2008.
In caso contrario il comportamento concludente manifesterà la volontà del contribuente di permanere nel regime ordinario.
Tutti i soggetti in attività al 31 dicembre 2007 che hanno i requisiti dei minimi e che abbiano intenzione di adottare il nuovo regime e quanti provengono da un regime in franchigia (abrogato dalla finanziaria 2007) o che abbiano adottato il regime delle nuove iniziative produttive, non hanno l'obbligo di nessuna comunicazione.
Tutti coloro che inizieranno l'attività nel corso del 2008, per comunicare la scelta utilizzeranno il modello di comunicazione di inizio attività AA/9, barrrando il quadro "B".
Chi, invece, scelga di adottare il regime "ordinario" per opzione, anche attraverso fatti concludenti, dovrà comunicare la propria scelta con il primo modello utile di dichiarazione IVA, quadro VO, da presentarsi nell'anno 2009.
In via transitoria, quanti sceglieranno nel 2008 il regime ordinario per opzione hanno la facoltà di ritornare al regime naturale già dal 2009, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate.
Va registrato, comunque, che nulla è menzionato per quei soggetti che, allo stato dell'arte soggetti minimi, abbiano nel corso del 2007 operato secondo il regime ordinario sia ai fini IVA sia ai fini contabili (art. 18, comma 6 del DPR n. 600/1973).
L'aspetto contabile
I contribuenti minimi sono esonerati dai consueti adempimenti contabili.
Infatti, come specificato dall'art. 1, comma 109 della legge n. 244 del 2007, i contribuenti ritenuti minimi sono esonerati sia dalla contabilità IVA, prevista dal DPR n. 633 del 1972, sia dalla tenuta dei libri ai fini delle imposte dirette, previsti dal DPR n. 600 del 1973.
Tuttavia, grazie alle disposizioni contenute nell'art. 18 del DPR n. 600 del 1973, è consentito ai contribuenti che non superano nell'anno d'imposta determinati limiti di ricavi, 309.874,14 euro se esercenti attività di servizi o 516.456,90 euro se esercenti altre attività, di tenere la sola contabilità IVA su cui annotare anche le altre informazioni di natura reddituale.
La semplificazione contabile non elimina, tuttavia, il dover tenere una ordinata contabilità; infatti, ai fini dell'indagine fiscale, è necessario:
* rispettare le formalità "intrinseche" ai sensi dell'art. 2219 del codice civile, secondo cui la documentazione non deve risultare abrasa e le eventuali cancellazioni devono essere tali da consentire la leggibilità;
* numerare progressivamente i documenti di natura fiscale, con l'annotazione sulle fatture emesse che trattasi di "Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008", possibilmente munendosi di apposito timbro;
* integrare le fatture su beni importati o i documenti su cui si applica il reverse charge ai fini IVA e versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo;
* presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat;
* indicare sui documenti emessi verso operatori comunitari le parole che "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331".
* emettere fatture, ricevute o scontrini senza l'addebito dell'IVA;
* effettuare le rettifiche IVA su beni non ceduti od utilizzati, come previsto dall'art. 19-bis2 del DPR n. 633/1972, anche con riferimento al limite quinquennale riferito ai beni ammortizzabili di valore superiore a 516,46 euro, attraverso la predisposizione della documentazione come prevista dalla circolare n. 328 del 1997.
* avere un conto corrente bancario, anche non dedicato, per la riscossione dei ricavi/compensi percepiti e per il pagamento delle spese;
* conservare tutta la documentazione fino a quando non siano scaduti gli ordinari termini per la verifica fiscale e comunque per 10 anni.
L'analisi degli adempimenti contabili, ancorché riferita ad una tassazione sostitutiva ai fini dell'IRPEF, dell'IRAP e delle addizionali regionali e comunali, sembrerebbe affatto che semplificata; vista la natura degli obblighi, ma considerati ancor più gli adempimenti che scattano al verificasi delle ipotesi di fuoriuscita dal regime dei contribuenti minimi, il tutto farebbe presupporre il mantenimento delle ordinarie operazioni di registrazione contabile.