RISOLUZIONE CONSENSUALE
(ART. 117.3 N.O.I.F.)
La risoluzione consensuale è l'accordo per mezzo del quale calciatore e società decidono,
congiuntamente, di risolvere anticipatamente il loro rapporto contrattuale.
L'art. 117 punto 3 delle N.O.I.F. ed il comunicato ufficiale che, annualmente, detta termini e
disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, stabiliscono gli ulteriori requisiti:
a) la risoluzione consensuale del rapporto è ammessa una sola volta nella stessa stagione sportiva
ed esclusivamente nel periodo 1 luglio/30 giugno;b) l'accordo deve essere redatto in forma scritta e depositato presso la Lega di competenza entro 5
giorni dalla data di stipulazione;
c) avvenuta la risoluzione consensuale, il calciatore può stipulare subito un nuovo contratto con
un'altra società del settore professionistico, purché entro i periodi annualmente stabiliti per le
cessioni di contratto e per una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva;
d) il calciatore può infine ottenere un ulteriore tesseramento per società dilettantistica entro il 30
dicembre.