Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della
Repubblica di Cremona ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha
deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
per la GARA LAZIO - GENOA del 14.5.2011 - s.s. 2010 – 2011
1 - CASSANO Mario, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società PIACENZA F.C.
S.p.A., GERVASONI Carlo, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società
PIACENZA F.C. S.p.A., MAURI Stefano, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la
società S.S. LAZIO S.p.A., MILANETTO Omar, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per
la società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.p.A., e ZAMPERINI
Alessandro, attualmente svincolato e tesserato fino al 16/09/2009 quale calciatore della
Società G.S. FIDENE, (per la quale ha disputato la gara Maccarese-Fidene del 26 aprile 2009
e, pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei
calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al
26/10/2011), per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per
avere, prima della gara LAZIO - GENOA del 14/05/2011, in concorso fra loro, con altri
soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato del primo tempo della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi
diretti allo scopo sopra indicato.
Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara nonché, per
CASSANO, GERVASONI, MAURI e ZAMPERINI, della pluralità degli illeciti commessi e
contestati con riferimento alla gara Lecce - Lazio del 22/05/2011, e per ZAMPERINI anche
rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 33pf11-12, per
CASSANO anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del
procedimento 33pf11-12, e per GERVASONI anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno
costituito oggetto dei procedimenti 1615pf10-11, 33pf11-12 e 1075pf11-12.
2 - ZAMPERINI Alessandro, attualmente svincolato e tesserato fino al 16/09/2009 quale
calciatore della Società G.S. FIDENE, (per la quale ha disputato la gara Maccarese-Fidene del
26 aprile 2009 e, pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul
trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in
essere fino al 26/10/2011) e MAURI Stefano, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la
società S.S. LAZIO S.p.A., della violazione dell'art. 1, comma 1, (violazione dei principi di
lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse), del
Codice di Giustizia Sportiva, per avere effettuato scommesse, per il tramite di soggetto non
tesserato titolare di un'agenzia, sulla gara LAZIO – GENOA del 14/05/2011.
3 - la società S.S. LAZIO S.p.A.:
a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del
Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI.
Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara nonché della pluralità
degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato;
b) ancora a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia
Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI con riferimento alla
violazione dell'art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e
dell'art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse), del C.G.S.
4 - la società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.p.A. a titolo di responsabilità
oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia
Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MILANETTO. Con
l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara.
Per la GARA LECCE - LAZIO del 22.05.2011 - s.s. 2010 – 2011
A) 5 - BENASSI Massimiliano, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società U.S.
LECCE S.p.A., CASSANO Mario, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società
PIACENZA F.C. S.p.A., FERRARIO Stefano, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la
società U.S. LECCE S.p.A., GERVASONI Carlo, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per
la società PIACENZA F.C. S.p.A., MAURI Stefano, calciatore tesserato all'epoca dei fatti
per la società S.S. LAZIO S.p.A., ROSATI Antonio, calciatore tesserato all'epoca dei fatti
per la società U.S. LECCE S.p.A., e ZAMPERINI Alessandro, attualmente svincolato e
tesserato fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. FIDENE, (per la quale ha
disputato la gara Maccarese-Fidene del 26 aprile 2009 e, pertanto, ai sensi dell'art. 4 del
Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla
giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 26/10/2011), per violazione
dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara
LECCE-LAZIO del 22/05/2011, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri
allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato
della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato.
B) Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della
effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del
vantaggio in classifica, nonché, per CASSANO, GERVASONI, MAURI e ZAMPERINI,
della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara Lazio – Genoa del
14/05/2011, e per ZAMPERINI anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito
oggetto del procedimento 33pf11-12, per CASSANO anche rispetto ad altri illeciti sportivi
che hanno costituito oggetto del procedimento 33pf11-12, e per GERVASONI anche rispetto
ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto dei procedimenti 1615pf10-11, 33pf11-12
e 1075pf11-12.
6 - ZAMPERINI Alessandro, attualmente svincolato e tesserato fino al 16/09/2009 quale
calciatore della Società G.S. FIDENE, (per la quale ha disputato la gara Maccarese-Fidene del
26 aprile 2009 e, pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul
trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in
essere fino al 26/10/2011) e MAURI Stefano, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la
società S.S. LAZIO S.p.A., della violazione dell'art. 1, comma 1, (violazione dei principi di
lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di
Giustizia Sportiva, per avere effettuato scommesse, per il tramite di AURELI Luca, soggetto
non tesserato, sulla gara LECCE-LAZIO del 22/05/2011.
7 - la società U.S. LECCE S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi
2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti
contestati ai propri tesserati BENASSI, FERRARIO e ROSATI. Con l'aggravante di cui
all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato della gara.
8 - la società S.S. LAZIO S.p.A.:
a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del
Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI.
Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in
classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato;
b) ancora a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia
Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI con riferimento alla
violazione dell'art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e
dell'art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del C.G.S.