Mauri , Sculli e il massaggiatore Papola il 20 novembre in Procura

Aperto da Magnopèl, 13 Nov 2012, 15:51

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rolandone

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Citazione di: NatoIl9Gennaio il 10 Lug 2013, 12:17
Li abbiamo dichiaratamente contro, ma anche loro rischiano qualche denuncia su tribunali internazionali se fanno troppo come c@zzo gli pare.
la storia e' piena di sentenze extra sportive che hanno sconvolto il mondo del calcio (ricordate bosman?)
Il calcio, uefa inclusa, non puo' sbattersene di principi quali equita' e certezza delle prove a carico.
e il Milan ci vinse una Champions

NatoIl9Gennaio

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Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della
Repubblica di Cremona ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha
deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
per la GARA LAZIO - GENOA del 14.5.2011 - s.s. 2010 – 2011
1 - CASSANO Mario, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società PIACENZA F.C.
S.p.A., GERVASONI Carlo, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società
PIACENZA F.C. S.p.A., MAURI Stefano, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la
società S.S. LAZIO S.p.A., MILANETTO Omar, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per
la società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.p.A., e ZAMPERINI
Alessandro, attualmente svincolato e tesserato fino al 16/09/2009 quale calciatore della
Società G.S. FIDENE, (per la quale ha disputato la gara Maccarese-Fidene del 26 aprile 2009
e, pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei
calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al
26/10/2011), per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per
avere, prima della gara LAZIO - GENOA del 14/05/2011, in concorso fra loro, con altri
soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato del primo tempo della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi
diretti allo scopo sopra indicato.
Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara nonché, per
CASSANO, GERVASONI, MAURI e ZAMPERINI, della pluralità degli illeciti commessi e
contestati con riferimento alla gara Lecce - Lazio del 22/05/2011, e per ZAMPERINI anche
rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 33pf11-12, per
CASSANO anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del
procedimento 33pf11-12, e per GERVASONI anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno
costituito oggetto dei procedimenti 1615pf10-11, 33pf11-12 e 1075pf11-12.
2 - ZAMPERINI Alessandro, attualmente svincolato e tesserato fino al 16/09/2009 quale
calciatore della Società G.S. FIDENE, (per la quale ha disputato la gara Maccarese-Fidene del
26 aprile 2009 e, pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul
trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in
essere fino al 26/10/2011) e MAURI Stefano, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la
società S.S. LAZIO S.p.A., della violazione dell'art. 1, comma 1, (violazione dei principi di
lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse), del
Codice di Giustizia Sportiva, per avere effettuato scommesse, per il tramite di soggetto non
tesserato titolare di un'agenzia, sulla gara LAZIO – GENOA del 14/05/2011.
3 - la società S.S. LAZIO S.p.A.:
a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del
Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI.
Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara nonché della pluralità
degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato;
b) ancora a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia
Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI con riferimento alla
violazione dell'art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e
dell'art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse), del C.G.S.
4 - la società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.p.A. a titolo di responsabilità
oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia
Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MILANETTO. Con
l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato del primo tempo della gara.
Per la GARA LECCE - LAZIO del 22.05.2011 - s.s. 2010 – 2011
A) 5 - BENASSI Massimiliano, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società U.S.
LECCE S.p.A., CASSANO Mario, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società
PIACENZA F.C. S.p.A., FERRARIO Stefano, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la
società U.S. LECCE S.p.A., GERVASONI Carlo, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per
la società PIACENZA F.C. S.p.A., MAURI Stefano, calciatore tesserato all'epoca dei fatti
per la società S.S. LAZIO S.p.A., ROSATI Antonio, calciatore tesserato all'epoca dei fatti
per la società U.S. LECCE S.p.A., e ZAMPERINI Alessandro, attualmente svincolato e
tesserato fino al 16/09/2009 quale calciatore della Società G.S. FIDENE, (per la quale ha
disputato la gara Maccarese-Fidene del 26 aprile 2009 e, pertanto, ai sensi dell'art. 4 del
Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla
giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere fino al 26/10/2011), per violazione
dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara
LECCE-LAZIO del 22/05/2011, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri
allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato
della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato.
B) Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della
effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del
vantaggio in classifica, nonché, per CASSANO, GERVASONI, MAURI e ZAMPERINI,
della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara Lazio – Genoa del
14/05/2011, e per ZAMPERINI anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito
oggetto del procedimento 33pf11-12, per CASSANO anche rispetto ad altri illeciti sportivi
che hanno costituito oggetto del procedimento 33pf11-12, e per GERVASONI anche rispetto
ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto dei procedimenti 1615pf10-11, 33pf11-12
e 1075pf11-12.
6 - ZAMPERINI Alessandro, attualmente svincolato e tesserato fino al 16/09/2009 quale
calciatore della Società G.S. FIDENE, (per la quale ha disputato la gara Maccarese-Fidene del
26 aprile 2009 e, pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul
trasferimento dei calciatori, è sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in
essere fino al 26/10/2011) e MAURI Stefano, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la
società S.S. LAZIO S.p.A., della violazione dell'art. 1, comma 1, (violazione dei principi di
lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di
Giustizia Sportiva, per avere effettuato scommesse, per il tramite di AURELI Luca, soggetto
non tesserato, sulla gara LECCE-LAZIO del 22/05/2011.
7 - la società U.S. LECCE S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi
2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti
contestati ai propri tesserati BENASSI, FERRARIO e ROSATI. Con l'aggravante di cui
all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato della gara.
8 - la società S.S. LAZIO S.p.A.:
a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, del
Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI.
Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in
classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato;
b) ancora a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia
Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MAURI con riferimento alla
violazione dell'art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e
dell'art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del C.G.S.

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Citazione di: rolandone il 10 Lug 2013, 12:08
rimane sempre il fatto che il bari , che aveva mezza squadra coinvolta , ha avuto solo un -1 , per non parlare del napoli che stava sicuramente in una situazione peggiore.Tutto quello che faranno alla Lazio sarà solo POLITICA .Non avrà nulla di sportivo e calcistico.

Credo che il Bari abbia patteggiato.
Ma se fossi la Lazio non patteggerei perché sarebbe un'ammissione di responsabilità. Ci sono tutti gli elementi per lottare fino in fondo e mettersi questa storia alle spalle una volta per tutte.

Per quanto riguarda la stampa, non mi avvelenerei più di tanto. E' pur sempre una notizia importante e soprattutto ufficiale. Ci mancherebbe che Gazzetta o Corriere dello sport non la mettessero in evidenza. Di luglio, poi.

Così come vorrei ricordare che Palazzi non decide nulla. Lui è come un pubblico Ministero, è l'accusa. Poi la commissione disciplinare decide in primo grado.
La decisione definitiva la prende il Tnas.


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ce lo aspettavamo tutti e sono sicuro che ne usciremo vincitori, ma la cosa mi reca fastidio e non poco

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In sostanza contestano a Mauri:
- Violazione Art. 7, commi 1 (1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.) , 2 (2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.) e 5 (5. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000,00.)  del C.G.S. con le aggravanti dell'art. 7, comma 6 (6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.) nonché violazione Art. 1 comma 1 (1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.) e Art. 6, comma 1 (1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.) sia per la partita Lazio-Genoa che Lecce-Lazio;
Alla Lazio:
a titolo di responsabilità oggettiva violazione dell'Art. 7, commi 2 (2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.) e 4 (4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1.).

Mi chiedo:
1) Visto che Mauri, Milanetto, Zamperini, Gervasoni e Cassano per Lazio-Genoa e Mauri, Zamperini, Gervasoni, Cassano, Ferrario e Rosati per Lecce-Lazio, avrebbero alterato i risultati "in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati", si presume che i soggetti non tesserati siano stati identificati. Chi sono? Gli altri soggetti allo stato non identificati sono gli altri giocatori di Lazio, Genoa e Lecce visto che i risultati non possono essere alterati dai soli Mauri, Milanetto e Mauri, Rosati e Ferrario?
2) Visto che si dice che hanno scommesso "per il tramite di soggetto non tesserato titolare di un'agenzia" chi è questo soggetto? Il marito di Samantha? Che ha scagionato Mauri? Che ha detto che Mauri non ha mai scommesso se non sull'NBA?
3) Come si fa a ritenere attendibile un soggetto (Gervasoni) ritenuto non attendibile negli altri processi? Un soggetto tra l'altro contestato punto per punto anche dal Zamperini, ritenuto invece attendibile?
4) I flussi economici che diano l'evidenza del fatto che Mauri avesse scommesso dove sono? Ci sono?

Seguiranno altre domande.

:asrm



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Dopo due anni di investigazioni ( hahahahaha ) ci sono ancora "soggetti allo stato non identificati". Mirabolante.

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quindi secondo loro cosa sarebbe successo?

Mauri avrebbe sfruttato le sue amicizie per ammorbidire Milanetto e Rosati/Ferrario per vincere la partita?

senza denaro, senza tornaconti ecc....

o il "denaro" e' L'OVER?

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Citazione di: FabioPirovano il 10 Lug 2013, 12:35
l'unica cosa certa è che palazzi e del rioma

Si sussurra che ieri fosse al ritiro dei perdenti in compagnia del baffo rottamato, al secolo M. D'Alema.

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Ma quanto ha scommesso Mauri? E quanto ha vinto? E la vincita dov'è?

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Citazione di: happyeagle il 10 Lug 2013, 12:37
Ma quanto ha scommesso Mauri? E quanto ha vinto? E la vincita dov'è?

De Mysteriis Dom Sathanas.

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Citazione di: happyeagle il 10 Lug 2013, 12:37
Ma quanto ha scommesso Mauri? E quanto ha vinto? E la vincita dov'è?


in svizzera sul conto dei genitori......




















...e si ricomincia .......... :sleep: 

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Mi auguro una cosa : una pronta, dura e ferma presa di posizione da parte della società. Non voglio prigionieri da parte di Lotito. E non li voglio da subito.

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Citazione di: Electrocution il 10 Lug 2013, 12:45
Mi auguro una cosa : una pronta, dura e ferma presa di posizione da parte della società. Non voglio prigionieri da parte di Lotito. E non li voglio da subito.
basta ricordarsi le parole sue ieri.
pareva invasato, si andrà fino in fondo e gli si romperà il culo.

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Lotito ieri non ha parlato a caso, quindi.

Unità!
Che non manchi.

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