Art. 34
Svolgimento dei procedimenti
1. Le decisioni degli Organi collegiali della giustizia sportiva vengono adottate a maggioranza. II Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice presidente ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
2. Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva devono essere motivate in modo sintetico. Esse sono depositate entro quindici giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, a mezzo di comunicato ufficiale
3. Di ogni riunione degli Organi della giustizia sportiva deve essere redatto apposito verbale in forma succinta.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 35, agli Organi della giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d'indagine.
5. Gli Organi della giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.
6. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, con eccezione di quelli presso i Giudici sportivi.
7. In tutti i casi in cui sono presenti le parti, esse possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Non è ammessa la presenza di più di un assistente per ogni parte, salvo diversa autorizzazione dell'Organo della giustizia sportiva, in casi di particolare complessità e per giustificati motivi.
8. Le persone che ricoprono cariche o incarichi federali e gli arbitri in attività non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli Organi della giustizia sportiva.
9. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti innanzi agli Organi della giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Nei procedimenti riguardanti la materia dell'illecito sportivo e le violazioni in materia gestionale ed economica la stampa e il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento dei procedimenti in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano atti coperti da segreto istruttorio penale.