Dunque, la teppaglia mediatica sta intensificando il bombardamento. Ci si appella alla regolarità del campionato, alla professionalità dei giocatori, financo alla riconciliazione cittadina appena una settimana dopo che per un "susseguirsi di esultanze" l'inqualificabile si gridava con la carotide bene in vista "vae victis".
Il laziale è forse di origini orientali e come il buon cinese sa aspettare, sereno e impassibile, il suo cadavere sulla riva del fiume e questi puntualmente è arrivato.
Tuttavia, occorre fare qualcosa per superare questa nuova prova della intelligenza umana. Alla richiesta di impegno dei giocatori laziali la risposta più adeguata mi sembra quella di NON PRESENTARSI alla partita.
Sì avete capito bene, non presentarsi all'Olimpico per tagliare la testa al toro e consegnare i 3 punti all'Inter che potrà proseguire così indisturbato, risparmiando le tossine in chiave Champions e per le ultime due partite del campionato.
Di seguito potrete leggere una mia nota sui possibili costi sportivi di questa operazione.
Mi sembra comunque una decisione logica, una proposta di buon senso, in linea con le esigenze di difesa della nostra identità LAZIALE, nonché apprezzabile anche per la nostra città, visti i risparmi di cui potrà godere la cittadinanza in termini di strade pulite, traffico veicolare e serena convivenza.
Secondo l'articolo 54 delle NOIF, recante "Ritardo nella presentazione in campo delle squadre. Tempo d'attesa", le squadre devono presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara e in caso di ritardo ingiustificato incorrono nelle sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari. Il termine massimo per l'inizio della gara laddove le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco è la durata di un tempo della gara.
La mancata presentazione della squadra determina le conseguenze previste dall'articolo 53, salvo che non si dimostri la sussistenza di una causa di forza maggiore. La norma qui richiamata – recante "Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato" - impone l'obbligo alle società di portare a termine le manifestazioni a cui partecipano e di far concludere proprie squadre le gare iniziate
Nel comma 2 si prevede che laddove la società rinunci alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione (o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della partita se sia già in svolgimento), subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria se in svolgimento, nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.
Il codice di giustizia sportiva all'articolo 1 impone ai tesserati l'osservanza delle norme e degli atti federali e il comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.Per i casi di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni previste nelle seguenti disposizioni:
Articolo 18, "Sanzioni a carico delle società", comma 1
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
Art. 19, Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società, comma 1.
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.