Mauri , Sculli e il massaggiatore Papola il 20 novembre in Procura

Aperto da Magnopèl, 13 Nov 2012, 15:51

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Eagle_70

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il cenno d'intesa di mauri.


che quelli che stringe siano i capezzoli di bibi' e bibo'?
:lol:

Precisione

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* 3.874
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++ Calcioscommesse: Palazzi da pm Di Martino a Cremona. Incontro per sviluppi dell'inchiesta dopo arresto Ilievski++

Il capo della Procura della Federcalcio, Stefano Palazzi, apprende l'Ansa, sta arrivando a Cremona dove incontrerà il procuratore Roberto Di Martino per aggiornamenti sugli sviluppi dell'inchiesta sul calcioscommesse dopo l'arresto di Hristiyan Ilievski.

turco

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* 3.595
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Sanno benissimo che i processi sportivi non si possono riaprire.
L'importante è spalare merda sulla Lazio e far passare il messaggio che l'abbiamo fatta franca ancora una volta.
Ovviamente grazie al grumo di potere a cui appartene Lotito.
Parlando male di Mauri e la Lazio nascondono l'unità d'intenti tra curva sud e casapound.



JoeStrummer

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Citazione di: aquilante il 07 Mag 2015, 10:46
"Lo scandalo del calcioscommesse ha dato fastidio a molti e per questo avversato (anche dalle istituzioni) nonostante abbia scoperchiato una serie impressionante di combine. Basta prendere in esame quelli che accadeva 4 anni fa e finito agli atti dell'inchiesta. Salvezza, promozioni e accesso in Europa si giocano in campo, ma secondo gli inquirenti soprattutto fuori"

l'articolo della gazzetta sembra estremamente chiaro: è la Lazio e non mauri - è sempre stata la Lazio e non mauri - l'obiettivo principale della inchiesta di Cremona (soprattutto della confezione mediatica che di tale inchiesta viene proposta)
il passaggio che dovremo attenderci è il legame che tenteranno di stabilire tra, da una parte il polverone contro il lotito consigliere/despota del calcio italiano, dall'altra il lotito intrallazzatore/corruttore di campionati. vedremo. probabilmente però è proprio questo il crinale lungo il quale si cercherà di ridare una qualche credibilità a una inchiesta (e a una procura) altrimenti destinate al dimenticatoio. a ilieski (e a de martino con lui) toccherà lo stesso ruolo assegnato qualche mese fa a quel cialtrone dirigente dell'ischia di cui non ricordo il nome: poco più che testi della corona ad uso e funzionali per una parte precisa nella lotta per il potere ai vertici del nostro calcio
per quel che vale, una mia previsione: se pensano di far fuori lotito con questi mezzucci, continueranno a sbattere il muso e a farsi del male

Quando si è saputo che Iliesky si sarebbe costituito, anch'io la pensavo come te.
In realtà questi stralci di verbali, data l'evidente pochezza del personaggio, non possono garantire il grande salto.
Dal punto di vista di quel magnapane a tradimento di SOLDI PUBBLICI di De Martino possono giusto supportare un rinvio a Giudizio di Mauri per poi far scivolare questa buffonata verso la prescrizione.
Mentre dal punto di vista sportivo, la grande solerzia con cui le redazioni giallorosse stanno supportando il tam tam, che tralaltro ha già portato Palazzi a Cremona, mira alla riapertura del processo sportivo( Gentleman non me ne volere ma in tema di Giustizia sportiva un laziale non ha mai sicurezze) con la squalifica di Mauri( tanto è a fine carriera) e qualche punto di penalizzazione per la Lazio per mettere in sicurezza la CL della merde.
Anche se così non fosse, in ogni caso stanno falsando la lotta per la CL perchè è inutile girarci attorno, ma questa storia disturba assai tutto l'ambiente Lazio.

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bak

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* 20.168
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Mauri e il suo legale, a questi due pezzentoni senape-ketchup, gli avrebbero dovuto strizzare le palle dall'inizio, al primo afflato, al solo semplice nominare nei loro articoli Mauri.

Magari finiscono come la De Gregorio.

rio2

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* 9.279
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Citazione di: aaronwinter il 07 Mag 2015, 07:52
Bon,

almeno abbbiamo finalmente l'importo, sinora traballante e fissato dall'Ilievski definitivamente in Euro 70000,00 (settantamila//00) IVA esclusa a favore del Sig. Mauri Stefano.

Ora cercherà le ricevute del bonifico.

Ma tenetevi forte, perché quei 70.000 Mauri deve averli distribuiti a pioggia ai compagni di squadra "per convincerli a farsi fare qualche goal dal Lecce".

So già cosa vi viene in mente: no, non l'irrisorietà della cifra, ma il fatto che diviso per 11 fa un numero periodico.
Effettivamente, è un problema  :(

Kaz.zari



ma no nessun problema 11+3 sostituzioni fà 14, quindi 70.000 diviso 14 fanno ben 5.000 euri a testa, praticamente un caffè per un giocatore di serie A...

gentlemen

*
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* 14.511
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L'unica cosa possibile, giuridicamente parlando, è chiedere la revocazio, ovvero fare istanza di revocazione, per eventuali fatti nuovi, che però devono essere "prove documentali", e non certo dichiarazioni testimoniali, le quali vengono espressamente vietate ai fini di istanza di revocazione....
A tal riguardo:
Che cosa è la revocazione
La revocazione è uno strumento che la legge mette a disposizione delle parti per impugnare sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado nei casi indicati dall'art. 395 del codice di procedura civile.
Attraverso la revocazione la parte può ottenere una nuova valutazione del caso dallo stesso giudice che potrà così decidere sulla base di un diverso quadro probatorio di cui non in precedenza non si era potuto tenere conto.
La revocazione può far cadere persino una sentenza passata in giudicato.Sotto questo profilo si parla di revocazione ordinaria  quando l'azione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza mentre si parla di revocazione straordinaria in quei casi in cui può essere proposta anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza ed è fondata su fatti il cui verificarsi o la cui scoperta può compiersi in qualsiasi momento successivo alla sentenza.
La revocazione costituisce, come tutte le altre impugnazioni, un rimedio alle possibili ingiustizie che possono essere frutto di una sentenza sbagliata. Il legislatore ha previsto già tre gradi di giudizio cosa che di per se dovrebbe consentire la correzione degli eventuali errori delle sentenze. La revocatoria è uno strumento ulteriore che consente di rimediare anche ad errori per così dire "esterni" al procedimento logico che porta alla formazione della sentenza.

I motivi che consentono di richiedere la revocazione della sentenza
Per quel che riguarda i motivi della revocazione, essi si dividono in ordinari e straordinari: i primi riguardano le circostanze che possono essere conosciute semplicemente leggendo la sentenza, mentre i secondi sono relativi a circostanze che possono essere conosciute in qualsiasi momento.
Stando al testo della norma, si possono impugnare per revocazione anche le sentenze passate in giudicato:

- se sono l'effetto del dolo di una delle parti;
- se le prove su cui si è deciso sono state dichiarate false;
- se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
- se la sentenza e' effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

Si possono poi impugnare per revocazione le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, non solo se ricorre una delle ipotesi sopra menzionate ma anche se:

- se la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
- se la sentenza e' contraria ad altra precedente sentenza avente fra le parti autorita' di cosa giudicata, purche' non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
Il procedimento

La revocazione si caratterizza per una fase (chiamata rescindente), che ha lo scopo di eliminare la sentenza impugnata, e per una fase (cihamata rescissoria), che invece ha lo scopo di sostituire con un'altra decisione di merito la decisione revocata.

La domanda di revocazione deve essere inoltrata allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata (intendendo in questo caso, con l'espressione "giudice", non la persona fisica ma l'ufficio giudiziario).

La citazione deve indicare, a pena d'inammissibilita', il motivo della revocazione e le prove che dimostrano i fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsita' o del recupero dei documenti.

Anche se viene proposta la domanda di revocazione essa non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione ma il giudice davanti a cui e' proposta la revocazione, su istanza di parte, puo' sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta.

Fonte: LA REVOCAZIONE
(www.StudioCataldi.it)

gentlemen

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5. RITROVAMENTO DI DOCUMENTI NUOVI
AI FINI DELLA REVOCAZIONE, OCCORRE L'ESISTENZA DI UNA PROVA DOCUMENTALE, RINVENUTA DOPO  LA SENTENZA, RELATIVA AI FATTI OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
L'art. 395, n. 3, del codice di procedura civile prevede che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado possano essere impugnate per revocazione se, dopo la pronuncia, sono stati ritrovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Tale disposizione è stata costantemente interpretata nel senso che, ai fini della deducibilità del motivo di revocazione, occorre l'esistenza di una prova documentale, rinvenuta dopo la sentenza, relativa ai fatti oggetto della controversia. Sez. VI, 21 ottobre 1980, n. 896;

NOZIONE DI PROVA DOCUMENTALE
Per prova documentale si intende una scrittura rappresentativa, formata cioè in presenza di un fatto, e destinata a provare la percezione di esso, al fine di rappresentarlo in avvenire (in tali sensi Cassazione 7 luglio 1973 n. 1957). Cgars, 25 luglio 1988, n. 122;

NON E' DOCUMENTO UNA DICHIARAZIONE DI TIPO TESTIMONIALE

Non costituisce documento una dichiarazione di tipo testimoniale rilasciata da un terzo e ciò anche nel caso in cui si tratti di un atto di notorietà. Sez. VI, 5489/2001;

LA PREESISTENZA DEL DOCUMENTO

La necessità della preesistenza del documento rispetto alla sentenza discende sia dal fatto che la legge parla di rinvenimento di un documento che la parte non aveva potuto produrre in corso di causa, il che comporta la preesistenza del documento rispetto alla sentenza, sia dalla natura della prova documentale, che comporta la contestualità del documento rispetto al fatto da provare (in tali sensi Cass. 11 luglio 1973 n. 1513. Cass. 11 luglio 1973 n. 2010; Cass, 7 luglio 1973 n. 1957; Cass. 13 dicembre 1952 n. 3176). Cgars, 25 luglio 1988, n. 122;

E' NECESSARIA L'INDICAZIONE DEL GIORNO DELLA SCOPERTA

E' inammissibile il ricorso per revocazione proposto a seguito del ritrovamento di nuovi documenti o della scoperta della falsità di quelli già posseduti se non è indicato il giorno della scoperta, decorrendo da questo il termine per l'impugnazione. Sez. VI, 25 marzo 1996, n. 501;

  IL RICORRENTE HA L'ONERE DI PROVARE L'IMPOSSIBILITÀ DI PRODURRE IN GIUDIZIO TALE PROVA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE O PER FATTO DELL'AVVERSARIO E  LA DATA DEL RITROVAMENTO DEL DOCUMENTO

Incombe sul ricorrente sia l'onere di provare la circostanza dell'impossibilità di produrre in giudizio tale prova per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario sia quello di provare la data del ritrovamento del documento di cui si tratta, al fine di accertare l'osservanza del termine perentorio per la proposizione del ricorso. Al riguardo non è sufficiente un generico accenno al rinvenimento dei documenti dopo la sentenza, ma è necessario indicare quali indagini siano state esperite per il ritrovamento, al fine di consentire la valutazione della diligenza con la quale esse siano state compiute e, quindi, l'accertamento dell'assenza di colpa in cui si concreta il concetto di forza maggiore di cui all'art. 395, n. 3, ed è necessario altresì indicare la data del recupero del documento. Sez. V, 30 luglio 1982, n. 621;

LO STATO PSICOLOGICO DELLA PARTE NON DEVE ESSERE ADDEBITABILE A COLPA

Ai fini dell'ammissibilità e' necessario che l'impossibilità di produrre in giudizio il documento - che va riportata al fatto che esso era in precedenza sconosciuto o che era ignoto il luogo in cui si trovava - sia in correlazione con uno stato psicologico della parte non addebitabile in alcun modo a colpa, che deve persistere durante tutte le varie fasi del precedente giudizio di merito, compreso il grado appello, non essendo in quest'ultimo preclusa la facolta' di produrre nuovi documenti. Sez. IV, 9 maggio 1994, n. 388;
Ai sensi dell'art. 81 r.d. n.642/1907 e dell'art. 395 n.3 c.p.c., il ritrovamento di documenti comportante la revocazione della decisione del Consiglio di Stato, presuppone la mancata produzione dell'atto nel giudizio concluso con la decisione impugnata per fatto dell'avversario o per causa di forza maggiore, espressione quest'ultima con la quale si fa comunemente riferimento alla mancanza di colpa – incolpevole possibilità di produrre documenti - nella parte che invoca il rimedio della revocazione straordinaria (C. Stato, IV, 18 settembre 1991, n. 718). Sez. IV, n. 6994/2005;
La legge processuale valorizza ai fini dell'impugnazione straordinaria il ritrovamento del documento solo nella misura in cui la mancata introduzione di questo nel giudizio originario non si addebitabile al ricorrente, ma dipenda da cause di forza maggiore o imputabili alla controparte; ipotesi questa che non si verifica nel caso in cui l'interessato avrebbe potuto chiedere l'acquisizione in giudizio del documento decisivo e ciò non ha fatto, poiché in questo caso non si verifica quella obiettiva minorazione delle possibilità di difesa che costituisce il presupposto della norma di rito. Inoltre, per quanto riguarda l'imputabilità della omessa allegazione, la revocazione soggiace ai principi generali che disciplinano la materia, per cui deve ritenersi che incomba sul ricorrente l'onere di provare il motivo specifico dell' impedimento alla produzione in giudizio dell' atto (cfr. VI Sez. 7 aprile 1999, n. 403). Sez. IV, n. 7397/2004;

RILEVANZA AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DELLA DISCIPLINA SULL'ESIBIZIONE DOCUMENTALE E SULL'ACCESSO AGLI ATTI

La norma va letta in relazione alla disciplina sull'esibizione documentale e sull'accesso agli atti, poiché il soccombente deve provare non solo che non fu in grado di produrre il documento decisivo, ma che non poté neppure chiederne l'esibizione per forza maggiore o per fatto dell'avversario, sicché rileva in sostanza non tanto l'impossibilità di produrre il documento, quanto l'incolpevole ignoranza della sua esistenza che viene a costituire motivo di revocazione. Ai fini della sussistenza del motivo di revocazione per successiva scoperta di un documento decisivo la precedente ignoranza dell'esistenza o della ubicazione di tale documento non è sufficiente, ove essa sia conseguenza della colpa o negligenza di colui che del documento intende avvalersi; nel valutare se sussista o meno una tale negligenza, va considerato che, mentre nell'ipotesi di ignoranza soltanto in ordine al luogo di conservazione dell'atto, vi è uno specifico onere di ricerca che la parte doveva adempiere, per contro, nel caso di ignoranza dell'esistenza stessa del documento, un tale onere non è configurabile, potendo al più valutarsi in termini di negligenza la mancata verificazione di una ipotesi di esistenza, che fosse autorizzata dalla situazione di fatto. (Cass., 18-02-1986, n. 950). Sez. VI, n. 4815/2003;

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gentlemen

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* 14.511
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CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC
Art. 39
Revocazione e revisione
1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute
irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello,
entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel
precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente
procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti
nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto
risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se,
dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a
quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di
inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione
irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio.
3. Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei
procedimenti di ultima istanza.
4. L'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del
ricorso per revocazione.
5. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.

gentlemen

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* 14.511
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....ricordiamo bene che il "fatto nuovo" deve essere costituito da prova documentale, e non dichiarazione testimoniale.

PabloHoney

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Citazione di: JoeStrummer il 07 Mag 2015, 11:13
Mentre dal punto di vista sportivo, la grande solerzia con cui le redazioni giallorosse stanno supportando il tam tam, che tralaltro ha già portato Palazzi a Cremona, mira alla riapertura del processo sportivo( Gentleman non me ne volere ma in tema di Giustizia sportiva un laziale non ha mai sicurezze) con la squalifica di Mauri( tanto è a fine carriera) e qualche punto di penalizzazione per la Lazio per mettere in sicurezza la CL della merde

Io non so se a qualcuno convenga veramente scherzare col fuoco: scatenerebbero l'inferno a Roma e a quel punto il problema Mauri diventerebbe una stupidaggine a confronto


gentlemen

*
Lazionetter
* 14.511
Registrato
Citazione di: JoeStrummer il 07 Mag 2015, 11:13
Quando si è saputo che Iliesky si sarebbe costituito, anch'io la pensavo come te.
In realtà questi stralci di verbali, data l'evidente pochezza del personaggio, non possono garantire il grande salto.
Dal punto di vista di quel magnapane a tradimento di SOLDI PUBBLICI di De Martino possono giusto supportare un rinvio a Giudizio di Mauri per poi far scivolare questa buffonata verso la prescrizione.
Mentre dal punto di vista sportivo, la grande solerzia con cui le redazioni giallorosse stanno supportando il tam tam, che tralaltro ha già portato Palazzi a Cremona, mira alla riapertura del processo sportivo( Gentleman non me ne volere ma in tema di Giustizia sportiva un laziale non ha mai sicurezze) con la squalifica di Mauri( tanto è a fine carriera) e qualche punto di penalizzazione per la Lazio per mettere in sicurezza la CL della merde.
Anche se così non fosse, in ogni caso stanno falsando la lotta per la CL perchè è inutile girarci attorno, ma questa storia disturba assai tutto l'ambiente Lazio.
Hai ragione, ma Palazzi sta facendo quello che deve fare, va a verificare se ci siano fatti nuovi, o partite nuovo, sui quali eventualmente aprire un fascicolo d'inchiesta.
Per quel che riguarda  fatti per i quali c'è già stata una sentenza sportiva già passata, nelle sue fasi di giudizio, in giudicato, può verificare se ci sono i presupposti per fare istanza di Revocazione, ma sono casi ben specifici, delineati ed enunciati dalle norme, non ci vedo nulla di clamoroso.
Il problema è che i giornali pullulano di ignoranza giuridica e pensano solo a fare clamore.

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paolo71

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* 21.812
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Citazione di: PabloHoney il 07 Mag 2015, 12:02
Io non so se a qualcuno convenga veramente scherzare col fuoco: scatenerebbero l'inferno a Roma e a quel punto il problema Mauri diventerebbe una stupidaggine a confronto

Dopo quello che si è visto mercoledì a Reggio Emilia e domenica a pranzo palazzi ha il coraggio di andare a cremona da di martino.
vogliono la guerra e guerra sia.

AquiladiMare

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* 25.097
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ma è più un discorso giornalistico che altro.. i titoli sono come al solito sensazionali ma poi leggendo si parla sempre dei soliti fatti tanto è vero che l'autore dell'articolo specifica sempre che sono dichiarazioni date senza nessun riscontro oggettivo..

alla fine parliamo sempre d lazio-genoa e lecce -lazio, due partite che non si è ancora dimostrato con fatti veri che furono combinate...

Mauri fu condannato solo  perchè non poteva non sapere che il suo amico Zamperini voleva cercare di taroccarle

tommasino

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Lazionetter
* 27.879
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In questo momento  tutta questa storia la vedo più come un fastidio psicologico in un periodo determinante per la nostra stagione che come un vero pericolo per Mauri e/o la Lazio.

Un altro paio di reti decisive del nostro capitano da qui alla fine della stagione e passa la paura.

cosmo

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Lazionetter
* 7.188
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Ringrazio molto Gentlemen per il materiale dettagliato che ha postato.
Mi pare evidente che del processo ordinario non importa nulla a nessuno e all'eventuale sentenza sarà dedicato un boxino incastrato fra gli zigomi di Garko e il bikini della Canalis.

L'obiettivo è riaprire il processo sportivo e stando a quanto riportato da Gentlemen - aspettando l'ufficialità del verbale di deposizione - non sono emerse prove documentali che possono far pensare a uno scenario simile. Sebbene con la Lazio e la Giustizia Sportiva tutto è possibile.
Sono convinto che Ilievski fosse disponibile a 'costituirsi' già da tempo ma si è aspettato maggio per regolarsi in base alla classifica, perché anche la destabilizzazione di una squadra di calcio ha un suo peso nella lotta per accaparrarsi 40 milioni di euro.

Per il resto, 'a sto monno tutto è possibile' ma nella deposizione su Lecce-Lazio ci sono degli elementi illogici. E lo dico senza pregiudizi, così tanto per defilarmi dal tipico lettore addomesticato che morbosamente punta all'esclusione della Lazio da tutti i campionati del regno, Ma sono pronto a fare marcia indietro davanti a una prova documentale seria.
Però mi pare strano che:

1) il fatto che Mauri debba fare il cenno con la testa o il verso del gufo o il passo dell'anatra per dare consenso a uno che aveva fatto entrare a Formello solo una settimana prima ha il sapore di una pagina di romanzo d'appendice.

2) Non regge il movente 'sportivo'. Per andare in CL la Lazio doveva vincere con molti gol di scarto contro il Lecce perché l'Udinese era in vantaggio con la differenza reti (vinse 7-0 a Palermo: partita mai indagata)

3) Pare alquanto illogico che un genio del crimine come Mauri divida 70.000 euro con i compagni di squadra rinunciando a un eventuale premio qualificazione in CL, acchittando una partita che era relativamente facile vincere visto che il Lecce era matematicamente salvo.

4) Ilievski non si ricorda con precisione i nomi de giocatori del Lecce coinvolti, ma fa il nome di Vives autore di un autogol da pallone d'oro. Andatevelo a rivedere. Se l'ha fatto apposta, Messi al confronto è un calcettaro qualunque.

5) Ilievski dice: "Ero di nuovo disponibile ad essere riconoscente nei loro confronti". Non mi pare che per Lazio-Genoa lo slavo abbia oliato i giocatori della Lazio, nella deposizione non c'è scritto. Quindi perché quel ' di nuovo'?

6) 500.000 euro impegnati solo per pagare gli acchittatori. Un cifrone che come minimo avrebbe dovuto fruttare non dico il doppio ma che ne so almeno 700.000 euro. Non credo che ungheresi, slavi, banda bassotti e Lex Luthor si accontentassero delle briciole. Possibile che non siano rintracciabili in alcun modo?

Marcotto73

*
Lazionetter newbie
* 22
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Ragazzi..... il giornale "La Repubblica" e ben ricordarsi che è UN GIORNALE POLITICO, ormai si sà nel mondo del calcio la Politica si e immischiata per bene, se solo Lotito avesse fatto come Pallotta finanziando il PD tutte queste notizie verso Mauri non lo tirerebbero fuori anzi......
ma è cosi difficile da capire???? :o

JoeStrummer

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* 18.417
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Citazione di: Marcotto73 il 07 Mag 2015, 12:58
Ragazzi..... il giornale "La Repubblica" e ben ricordarsi che è UN GIORNALE POLITICO, ormai si sà nel mondo del calcio la Politica si e immischiata per bene, se solo Lotito avesse fatto come Pallotta finanziando il PD tutte queste notizie verso Mauri non lo tirerebbero fuori anzi......
ma è cosi difficile da capire???? :o

Magari fosse così semplice, certo l'approccio politico contro Lotito da parte di repubblica c'è, ed è innegabile, ma in questa faccenda è prevalente l'aspetto sportivo( danneggiare la Lazio).
Hai visto la rassegna stampa?
Oggi riprendono la cosa, oltre a merdpubblica, la cazzetta, il merdaggero ed il corriere della sera( edizione romana). Ti sei chiesto perchè?

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PARISsn

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* 22.422
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Citazione di: cosmo il 07 Mag 2015, 12:52
Ringrazio molto Gentlemen per il materiale dettagliato che ha postato.
Mi pare evidente che del processo ordinario non importa nulla a nessuno e all'eventuale sentenza sarà dedicato un boxino incastrato fra gli zigomi di Garko e il bikini della Canalis.

L'obiettivo è riaprire il processo sportivo e stando a quanto riportato da Gentlemen - aspettando l'ufficialità del verbale di deposizione - non sono emerse prove documentali che possono far pensare a uno scenario simile. Sebbene con la Lazio e la Giustizia Sportiva tutto è possibile.
Sono convinto che Ilievski fosse disponibile a 'costituirsi' già da tempo ma si è aspettato maggio per regolarsi in base alla classifica, perché anche la destabilizzazione di una squadra di calcio ha un suo peso nella lotta per accaparrarsi 40 milioni di euro.

Per il resto, 'a sto monno tutto è possibile' ma nella deposizione su Lecce-Lazio ci sono degli elementi illogici. E lo dico senza pregiudizi, così tanto per defilarmi dal tipico lettore addomesticato che morbosamente punta all'esclusione della Lazio da tutti i campionati del regno, Ma sono pronto a fare marcia indietro davanti a una prova documentale seria.
Però mi pare strano che:

1) il fatto che Mauri debba fare il cenno con la testa o il verso del gufo o il passo dell'anatra per dare consenso a uno che aveva fatto entrare a Formello solo una settimana prima ha il sapore di una pagina di romanzo d'appendice.

2) Non regge il movente 'sportivo'. Per andare in CL la Lazio doveva vincere con molti gol di scarto contro il Lecce perché l'Udinese era in vantaggio con la differenza reti (vinse 7-0 a Palermo: partita mai indagata)

3) Pare alquanto illogico che un genio del crimine come Mauri divida 70.000 euro con i compagni di squadra rinunciando a un eventuale premio qualificazione in CL, acchittando una partita che era relativamente facile vincere visto che il Lecce era matematicamente salvo.

4) Ilievski non si ricorda con precisione i nomi de giocatori del Lecce coinvolti, ma fa il nome di Vives autore di un autogol da pallone d'oro. Andatevelo a rivedere. Se l'ha fatto apposta, Messi al confronto è un calcettaro qualunque.

5) Ilievski dice: "Ero di nuovo disponibile ad essere riconoscente nei loro confronti". Non mi pare che per Lazio-Genoa lo slavo abbia oliato i giocatori della Lazio, nella deposizione non c'è scritto. Quindi perché quel ' di nuovo'?

6) 500.000 euro impegnati solo per pagare gli acchittatori. Un cifrone che come minimo avrebbe dovuto fruttare non dico il doppio ma che ne so almeno 700.000 euro. Non credo che ungheresi, slavi, banda bassotti e Lex Luthor si accontentassero delle briciole. Possibile che non siano rintracciabili in alcun modo?

il punto sei e' l'architrave de tutta la fuffa di questa storia...cioe' questi pagano 500mila euri per  acchittare una partita che probabilmente vinci alle scommesse pure se non e' acchittata..( punto 2 )...e ammesso investono tutti sti soldi..il guadagno deve essere proporzionale..non rischi 500mila euro per metterne  in tasca 50mila...do' stanno sti soldi?? dove sono passati?? sti' ungheresi, sti' zingari...non avevano conti in banca?? i soldi li tenevano sotto er materazzo?? cioe' penso un inchiesta seria sarebbe dovuta partire da cio'...trovare  riscontri sui movimenti di denaro...invece de sta' a senti uno che dice s'e' fatto er selfie ma purtroppo ha cambiato tanti cell e non lo trova' piu'... 8)

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