Stadio della.... (Topic ufficiale)

Aperto da Redazione Lazio.net, 24 Dic 2014, 08:05

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NEMICOn.1

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@Amarcord
dopo la concessione della pubblica utilità , la Regione ha rispedito al Comune il progetto stadio perché non era completo e necessitava di modifiche e miglioramenti ; la stessa Regione , vedi nota del 30 maggio 2016 , dichiara di essere in attesa della conferma della pubblica utilità , dopo le modifiche richieste ,anche nell'ultima nota , la Regione , dichiara di essere in attesa della conferma della pubblica utilità .

Poi in un eventuale causa , è tutto da vedere , se il Comune dovrà pagare milioni e milioni ai cani , perché c'è un post di m.m. , che spiega benissimo che la pubblica utilità può essere ritirata .

L'idea che mi sono fatto io è che lo stadio è un argomento maldigesto dai 5stelle , ma anche dalla Regione , e quindi ne vogliono parlare poco o niente ,ma Berdini ha rovinato i loro piani , forse anticipando frettolosamente , quello che hanno intenzione di fare e cioè ritirare la pubblica utilità ; ed ecco allora che si sono affrettati a dire che lo stadio può essere un vantaggio , ma sembrano più dichiarazioni di facciata che altro .

Amarcord

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Citazione di: turco il 06 Lug 2016, 12:30
Sei Baldissoni in incognito?  :=))

Mo per questa offesa mi potrei offendere, ma magari avessi il suo conto in banca ahah :asrm

Detto ciò, é un fatto di conoscenze e avendo mio padre avvocato mi ha spiegato che il comune non può rimangiarsi la parola data che ormai é messa agli atti, perché rischierebbe una denuncia che perderebbe al 100%.

O si blocca con altri mezzi o la vedo dura.

NEMICOn.1

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* 7.586
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Citazione di: Amarcord il 06 Lug 2016, 12:37
Mo per questa offesa mi potrei offendere, ma magari avessi il suo conto in banca ahah :asrm

Detto ciò, é un fatto di conoscenze e avendo mio padre avvocato mi ha spiegato che il comune non può rimangiarsi la parola data che ormai é messa agli atti, perché rischierebbe una denuncia che perderebbe al 100%.

O si blocca con altri mezzi o la vedo dura.

Ma chi te l'ha detto che la perderebbe al 100% ?
Leggi qui
Citazione di: m.m. il 23 Giu 2016, 01:42
Previsione.

Il Comune è davanti a un bivio.

1) La fine tecnica: dall'esame della documentazione trova insufficiente la proposta del privato di soddisfacimento dell'interesse pubblico; hanno l'imbarazzo della scelta, a cominciare dal tpl, vero nodo gordiano della vicenda; richiesta di modifica insostenibile per Pallotto e morte del sogno romoletto;

2) La fine politica: revocano, sic et simpliciter, totalmente o parzialmente (le torri), l'interesse pubblico concesso all'opera, motivando analiticamente le ragioni dell'inversione di rotta; è accaduto migliaia di volte e altre accadrà. Arimorte del sogno romoletto.

E la causa miliardaria?

Pigliate fiato e leggete qui, ex multis.

sabato 16 marzo 2013 17:36

TAR Lazio, Roma
L'art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990 stabilisce che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge; la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Il comma 1 bis specifica che, ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. Pertanto, con l'entrata in vigore dell'art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, aggiunto dall'art. 14 l. n. 15 del 2005, il legislatore ha accolto una nozione ampia di revoca, prevedendo tre presupposti alternativi che legittimano l'adozione del provvedimento: a) sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) mutamento della situazione di fatto; c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi). Il provvedimento di revoca, peraltro, deve necessariamente avere ad oggetto un provvedimento, ad efficacia durevole o istantanea, che non abbia ancora esaurito i suoi effetti quando l'amministrazione decide di intervenire in autotutela, tanto che l'atto determina, per espressa previsione di legge, l'inidoneità del provvedimento a produrre ulteriori effetti. La revoca opera per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza, con efficacia ex nunc, a differenza dell'annullamento d'ufficio, previsto dall'art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, che opera per vizi di legittimità e con efficacia ex tunc. Sotto altro profilo, può anche rilevarsi che se la ragione per la quale l'amministrazione decide di ritirare l'atto in autotutela è riconducibile al momento della sua emanazione, adotta un provvedimento di annullamento; se, invece, la ragione dell'autotutela è sopravvenuta all'emanazione dell'atto in prime cure adottato, l'amministrazione emana un provvedimento di revoca. L'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, codice dei contratti pubblici, prevede che la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. (...) Di talché, il Collegio ritiene di aderire alla tesi secondo cui il diritto di recesso previsto dall'art. 134 d.lgs. n. 163 del 2006 presuppone l'avvio del contratto e non opera se l'amministrazione non ha mai provveduto alla consegna dei lavori né l'aggiudicataria ha mai chiesto tale consegna (cfr. Cons. St., VI, 27 novembre 2012, n. 5993) e, in particolare, all'opzione interpretativa secondo cui, ove non sia stato ancora stipulato il contratto, la revoca dell'aggiudicazione, effettuata per sopravvenuti motivi di opportunità, non rientra nel generale potere contrattuale di recesso della pubblica amministrazione (ex multis: Cass. Civ. SS.UU., 11 gennaio 2011, n. 391), con la conseguenza che, una volta stipulato il contratto, il potere autoritativo di revoca non può più essere esercitato. Peraltro, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, nella pronuncia richiamata, hanno ritenuto radicata la giurisdizione amministrativa proprio perché la revoca dell'aggiudicazione (di un compendio immobiliare venduto all'asta pubblica), essendo intervenuta prima che fosse stipulato alcun contratto, non rientra nel generale potere di recesso dell'amministrazione pubblica, ma costituisce tipica espressione di potestà autoritativa a carattere di autotutela in presenza di interesse pubblico, sicché la posizione dell'aggiudicatario rimane di interesse legittimo.

E mo' chi lo spiega a Magliaro e a Nosferatu, che ste cosette le dovrebbe mastica', che la paventata causa miliardaria è una bufala?
O il loro ennesimo bluff. O puff.
Ahinoi, non lo sapremo mai.

pandev66

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Citazione di: Amarcord il 06 Lug 2016, 12:37
Mo per questa offesa mi potrei offendere, ma magari avessi il suo conto in banca ahah :asrm

Detto ciò, é un fatto di conoscenze e avendo mio padre avvocato mi ha spiegato che il comune non può rimangiarsi la parola data che ormai é messa agli atti, perché rischierebbe una denuncia che perderebbe al 100%.

O si blocca con altri mezzi o la vedo dura.
Scusa,puoi chiedere a tuo padre avvocato  perchè la Regione chiede "la conferma" della Pubblica utilità ?

mi sembra "un po' forzata" la risposta che "il comune non può rimangiarsi la parola data" - basta dire che "la parola data" si basava su presupposti e documentazione che non era stata conseganta (ed in effetti si è dovuta reintegrare) e che, AD UN ESAME PIU' APPROFONDITO si è rivelata INSUFFICIENTE...



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happyeagle

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Lazionetter
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Citazione di: m.m. il 23 Giu 2016, 01:42
Previsione.

Il Comune è davanti a un bivio.

1) La fine tecnica: dall'esame della documentazione trova insufficiente la proposta del privato di soddisfacimento dell'interesse pubblico; hanno l'imbarazzo della scelta, a cominciare dal tpl, vero nodo gordiano della vicenda; richiesta di modifica insostenibile per Pallotto e morte del sogno romoletto;

2) La fine politica: revocano, sic et simpliciter, totalmente o parzialmente (le torri), l'interesse pubblico concesso all'opera, motivando analiticamente le ragioni dell'inversione di rotta; è accaduto migliaia di volte e altre accadrà. Arimorte del sogno romoletto.

E la causa miliardaria?

Pigliate fiato e leggete qui, ex multis.

sabato 16 marzo 2013 17:36

TAR Lazio, Roma
L'art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990 stabilisce che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge; la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Il comma 1 bis specifica che, ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. Pertanto, con l'entrata in vigore dell'art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, aggiunto dall'art. 14 l. n. 15 del 2005, il legislatore ha accolto una nozione ampia di revoca, prevedendo tre presupposti alternativi che legittimano l'adozione del provvedimento: a) sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) mutamento della situazione di fatto; c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi). Il provvedimento di revoca, peraltro, deve necessariamente avere ad oggetto un provvedimento, ad efficacia durevole o istantanea, che non abbia ancora esaurito i suoi effetti quando l'amministrazione decide di intervenire in autotutela, tanto che l'atto determina, per espressa previsione di legge, l'inidoneità del provvedimento a produrre ulteriori effetti. La revoca opera per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza, con efficacia ex nunc, a differenza dell'annullamento d'ufficio, previsto dall'art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, che opera per vizi di legittimità e con efficacia ex tunc. Sotto altro profilo, può anche rilevarsi che se la ragione per la quale l'amministrazione decide di ritirare l'atto in autotutela è riconducibile al momento della sua emanazione, adotta un provvedimento di annullamento; se, invece, la ragione dell'autotutela è sopravvenuta all'emanazione dell'atto in prime cure adottato, l'amministrazione emana un provvedimento di revoca. L'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, codice dei contratti pubblici, prevede che la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. (...) Di talché, il Collegio ritiene di aderire alla tesi secondo cui il diritto di recesso previsto dall'art. 134 d.lgs. n. 163 del 2006 presuppone l'avvio del contratto e non opera se l'amministrazione non ha mai provveduto alla consegna dei lavori né l'aggiudicataria ha mai chiesto tale consegna (cfr. Cons. St., VI, 27 novembre 2012, n. 5993) e, in particolare, all'opzione interpretativa secondo cui, ove non sia stato ancora stipulato il contratto, la revoca dell'aggiudicazione, effettuata per sopravvenuti motivi di opportunità, non rientra nel generale potere contrattuale di recesso della pubblica amministrazione (ex multis: Cass. Civ. SS.UU., 11 gennaio 2011, n. 391), con la conseguenza che, una volta stipulato il contratto, il potere autoritativo di revoca non può più essere esercitato. Peraltro, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, nella pronuncia richiamata, hanno ritenuto radicata la giurisdizione amministrativa proprio perché la revoca dell'aggiudicazione (di un compendio immobiliare venduto all'asta pubblica), essendo intervenuta prima che fosse stipulato alcun contratto, non rientra nel generale potere di recesso dell'amministrazione pubblica, ma costituisce tipica espressione di potestà autoritativa a carattere di autotutela in presenza di interesse pubblico, sicché la posizione dell'aggiudicatario rimane di interesse legittimo.

E mo' chi lo spiega a Magliaro e a Nosferatu, che ste cosette le dovrebbe mastica', che la paventata causa miliardaria è una bufala?
O il loro ennesimo bluff. O puff.
Ahinoi, non lo sapremo mai.

NEMICOn.1

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Che poi , da ignorante , la Regione rispedendo indietro il progetto dello Stadio , praticamente non boccia o annulla la pubblica utilità concessa la prima volta ?

robylele

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* 36.633
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Citazione di: Amarcord il 06 Lug 2016, 12:37

Detto ciò, é un fatto di conoscenze e avendo mio padre avvocato mi ha spiegato che il comune non può rimangiarsi la parola data che ormai é messa agli atti, perché rischierebbe una denuncia che perderebbe al 100%.


Una curiosità: per quale squadra tifa tuo papà?


FeverDog

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Citazione di: NEMICOn.1 il 06 Lug 2016, 12:49
Che poi , da ignorante , la Regione rispedendo indietro il progetto dello Stadio , praticamente non boccia o annulla la pubblica utilità concessa la prima volta ?

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ian

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Blueline

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Se non erro, in quell'ansa del Tevere non c'è una strada che devia insieme al fiume?

Il depuratore vicino lo sposteranno?

JoseAntonio

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Citazione di: Blueline il 06 Lug 2016, 15:06
Il depuratore vicino lo sposteranno?

No, lo lasceranno per quel tocco d'aRoma.

A parte gli scherzi, quel depuratore fornisce riscaldamento più acqua calda al Torrino limitrofo (non a Decima, zona popolare che non ebbe sta fortuna e dove la gente paga il gas autonomo da anni) attraverso le acque reflue che si riscaldano per depurare.
Per spostarlo dovrebbe staccare la fornitura al quartiere...


Blueline

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Insomma è comunque un bel casino....

Ma se lo stadio non sarà intestato alla Roma(lo scrivo in maiuscolo solo perchè sto parlando in modalità obbiettiva, ma sempre asr merda), quale potrebbe essere allora la pubblica utilità?
Comunque la Città avrà un bel cambiamento.... Ora vedremo alla prova le 5s.

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GoodbyeStranger

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* 11.923
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La "pubblica utilità" dello stadio di Pallotta l'unica cosa che in Italia ha validità indiscussa
immutabile, eterna, come il giudizio espresso dal Padre Eterno una volta emesso non può
essere cambiato quindi la scelta è tra lo stadio e il risarcimento milionario.

Facile fare i soldi così complimenti.

:asrm

pantarei

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Se arriva alla regione la conferma della pubblica utilità e' game over .

AquilaCalva

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Domanda cretina: ma perché mai una delibera ufficialmente assunta dovrebbe essere "confermata"?
E perché mai, allora: "bada che se non la confermi pagherai un milione di miliardi?" Allora quella conferma che mi chiedi è in realtà obbligatoria? E allira, che me la chiedi a fà?

WhiteBluesBrother

Sostenitore
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La dichiarazione di pubblica utlità, come già detto, è una truffa e va interamente riscritta.

pantarei

*
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Infatti. Xche' confermare una cosa già ufficiale ?

GoodbyeStranger

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* 11.923
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Citazione di: WhiteBluesBrother il 06 Lug 2016, 23:25
La dichiarazione di pubblica utlità, come già detto, è una truffa e va interamente riscritta.

Si può cambiare la costituzione ma non il giudizio di pubblica utilità del merdodromo, stacce.

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Blueline

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* 6.724
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Citazione di: GoodbyeStranger il 06 Lug 2016, 20:41
La "pubblica utilità" dello stadio di Pallotta l'unica cosa che in Italia ha validità indiscussa
immutabile, eterna, come il giudizio espresso dal Padre Eterno una volta emesso non può
essere cambiato quindi la scelta è tra lo stadio e il risarcimento milionario.

Facile fare i soldi così complimenti.

:asrm
Ma se non c'è questa pubblica utilità, comunque il m5s devono stoppare queste opere.
Risarcimento? pazienza, ma si può sempre denunciare la giunta precedente per danno erariale.

NEMICOn.1

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Lazionetter
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 può anche rilevarsi che se la ragione per la quale l'amministrazione decide di ritirare l'atto in autotutela è riconducibile al momento della sua emanazione, adotta un provvedimento di annullamento; se, invece, la ragione dell'autotutela è sopravvenuta all'emanazione dell'atto in prime cure adottato, l'amministrazione emana un provvedimento di revoca. L'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, codice dei contratti pubblici, prevede che la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. (...) Di talché, il Collegio ritiene di aderire alla tesi secondo cui il diritto di recesso previsto dall'art. 134 d.lgs. n. 163 del 2006 presuppone l'avvio del contratto e non opera se l'amministrazione non ha mai provveduto alla consegna dei lavori né l'aggiudicataria ha mai chiesto tale consegna (cfr. Cons. St., VI, 27 novembre 2012, n. 5993) e, in particolare, all'opzione interpretativa secondo cui, ove non sia stato ancora stipulato il contratto, la revoca dell'aggiudicazione, effettuata per sopravvenuti motivi di opportunità, non rientra nel generale potere contrattuale di recesso della pubblica amministrazione (ex multis: Cass. Civ. SS.UU., 11 gennaio 2011, n. 391), con la conseguenza che, una volta stipulato il contratto, il potere autoritativo di revoca non può più essere esercitato. Peraltro, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, nella pronuncia richiamata, hanno ritenuto radicata la giurisdizione amministrativa proprio perché la revoca dell'aggiudicazione (di un compendio immobiliare venduto all'asta pubblica), essendo intervenuta prima che fosse stipulato alcun contratto, non rientra nel generale potere di recesso dell'amministrazione pubblica, ma costituisce tipica espressione di potestà autoritativa a carattere di autotutela in presenza di interesse pubblico, sicché la posizione dell'aggiudicatario rimane di interesse legittimo.

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