Aspetta un attimo però: riporto gli articoli completi delle NOIF
Art. 53
Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato
1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far
concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa
rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento,
subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per legare di calcio a cinque, o con
il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un
punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art.
1 comma 1 del C.G.S.
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare
disputate nel corso del campionato di competenzanon hanno valore per la classifica, che viene
formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Abrogato
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la seconda
volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.
5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al
Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal
Campionato stesso.
6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività
giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla
disputa della gara.
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono
irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misuraannualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione
Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a
corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei
casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la
misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali
alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione,
non possono essere a loro volta ospitate.
9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima
rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali
nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.
10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando
ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza
maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere alPresidente Federale
una deroga alle disposizioni del presente articolo.
Art. 54
Ritardo nella presentazione in campo delle squadre.
Tempo d'attesa
1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento
della gara.
2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso
sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in
campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.
3. È facoltà delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, della Divisione Calcio
Femminile e dei Comitati ridurre tale termine.
Art. 55
Mancata partecipazione alla gara
per causa di forza maggiore
1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono
considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino
la sussistenza di una causa di forza maggiore.
2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in
prima istanza e alla Corte Sportiva d'Appello in seconda e ultima istanza.
Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d'Appello è instaurato nel
rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Se leggo bene nel caso una squadra rinunci alla disputa di una partita (art. 53 comma 2) è la Lega che, qualora ritiene che sussistano motivi di forza maggiore, può richiedere una deroga allo 0-3.
L'articolo invece che parla di procedimento innanzi al Giudice Sportivo è riferito alle mancanze fa riferimento all'art. 54 comma 2 che parla dei ritardi.