Giudice Milano: "Saluti romani degli ultrà non sono reato". Le motivazioni di due assoluzioni dopo il verdetto della Cassazione
Non si può "ritenere che l'azione posta in essere, per quanto evocativa, abbia favorito adesioni e consensi e concorso alla diffusione di idee volte alla costituzione del disciolto partito fascista con conseguente messa in pericolo dell'ordinamento pubblico democratico e costituzionale della Repubblica". Lo scrive il Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui, a fine maggio, ha assolto "perché il fatto non sussiste" due ultras bianconeri che, nell'ottobre 2022, assieme ad altri tifosi fuori dallo stadio di San Siro, poco prima dell'inizio di Milan-Juve, avevano intonato "il canto fascista 'me ne frego'" e avevano fatto il saluto romano. Si tratta, come avevano già fatto notare i difensori, gli avvocati Giuseppe Spinelli e Alan Felice, di una delle prime sentenze dopo la pubblicazione delle motivazioni, lo scorso aprile, della sentenza della Cassazione a Sezioni unite sui saluti romani. Verdetto a cui la giudice dell'ottava penale di Milano Orsola De Cristofaro si richiama a lungo nelle sue motivazioni. E chiarisce, seguendo i parametri della Suprema Corte, che "il luogo (parcheggio ospiti antistante lo stadio Meazza), il contesto (tifoseria ultras in trasferta a Milano a supporto della Juventus in attesa di entrare allo stadio), le modalità di attuazione (cori calcistici associati a canti intonanti 'Me ne frego' e al saluto romano) non consentono, in assenza di ulteriori elementi di fatto, di ritenere che l'azione posta in essere, per quanto evocativa, abbia favorito adesioni e consensi e concorso alla diffusione di idee volte alla costituzione del disciolto partito fascista". Da qui l'assoluzione con formula piena, perché non è "integrato l'elemento oggettivo del reato" di manifestazione fascista, previsto dalla legge Scelba. I due ultras juventini, 23 e 42 anni, ossia coloro che furono identificati nelle indagini della Procura milanese, rispondevano dell'accusa basata sull'articolo 2 della legge Mancino del '93, che punisce la "discriminazione" e i "crimini d'odio", ovvero una delle due norme che si possono contestare nei casi di saluti romani. Per la giudice, prima di tutto, però, sempre sulla base della sentenza della Cassazione la loro "condotta" andava più "correttamente" inquadrata nell'articolo 5 della legga Scelba del '52, che riguarda le "manifestazioni" che richiamano "la liturgia delle adunanze fasciste". Tuttavia, per la giudice milanese, secondo i parametri fissati dalla Cassazione, mancano gli elementi sulla "messa in pericolo" dell'ordine democratico e costituzionale. Si può affermare, aveva già evidenziato la difesa, che le "persone radunate nel parcheggio erano dei semplici tifosi di calcio, presenti per assistere alla partita" e "non certamente radunate per ragioni politiche e/o commemorative del disciolto partito fascista". Non c'erano nemmeno, hanno sostenuto i legali, "vessilli o striscioni ritraenti simboli nazifascisti o in qualche modo discriminatori verso le minoranze etniche e/o religiose". Inoltre, quel coro "me ne frego" non è stato "rivolto contro nessun avversario politico o sportivo e non ha sicuramente causato alcun pericolo di ordine pubblico".