Citazione di: Dusk il 14 Mar 2011, 18:57
Su Repubblica.it dicono che le due giornate a Ledesma sono motivate dal fatto che avrebbe insultato l'arbitro.
Purtroppo non l'ha riempito di "vaffa" platealissimi a due cm dal viso e di fronte alla telecamera, perchè in quel caso di giornate ne prendi zero.
Dal comunicato del giudice sportivo:
"Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 12,54 odierne), circa la condotta tenuta dal calciatore Francelino Da Silva Matuzalem (S.S. Lazio S.p.a.) in danno del calciatore Francesco Totti (A.S. riomma S.p.a.), al 28° minuto del secondo tempo della gara A.S. riomma – S.S. Lazio del 13-03-2011;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (SKY, MEDIASET e RAI) di piena garanzia tecnica e documentale,
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore giallo-rosso, nella zona centrale del campo ed in prossimità della linea laterale, in un duro contrasto di giuoco, cadeva "bocconi" al suolo.
In tale frangente, il calciatore laziale lo scavalcava con l'evidente intento di raggiungere il pallone ad un paio di metri di distanza e, nel compiere tale movimento, con il piede sinistro colpiva di striscio la guancia destra dell'antagonista, senza conseguenze lesive.
L'Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare, precisando al riguardo, con mail pervenuta alle ore 15,59 odierne su richiesta di questo Ufficio, "non avendo visto e rilevato nulla, chiedevo, via auricolare, al mio IV ufficiale di gara sig. Antonio Damato cosa fosse successo e lui mi riferiva che Matuzalem, involontariamente, prendeva sul viso Totti con un piede. Per queste motivazioni non sono stati presi provvedimenti disciplinari".
Effettivamente il gesto compiuto dal calciatore laziale, di accentuata potenzialità lesiva per l'energia impressa nell'appoggiare il piede al suolo, non consente di esprimere, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, un giudizio certo circa l'intenzionalità lesiva, che connota la "condotta violenta".
La dinamica del movimento, nella concitazione dell'iniziale contrasto e del successivo "scavalcamento" del copro al suolo per raggiungere il pallone, può suffragare in egual misura contrastanti valutazioni circa l'effettiva volontà di calpestare il volto dell'avversario.
E in dubio pro reo.
PQM
delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Francelino Da Silva Matuzalem (S.S. Lazio S.p.a.).
Ammenda di € 35.000,00 : alla Soc. riomma per avere suoi sostenitori:1) nel corso del secondo tempo, indirizzato ripetutamente un fascio di luce-laser sul portiere avversario; 2) nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un fumogeno e, nel proprio settore, fatto esplodere due petardi e acceso numerosi fumogeni e bengala; 3) al 6° del primo tempo e per qualche minuto, esposto uno striscione dal tenore insultante per la tifoseria avversaria, e per avere inoltre 4) omesso di impedire l'ingresso nel recinto di giuoco di persona non autorizzata che, al 28° del secondo tempo, insultava un calciatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e tre fumogeni e acceso nel proprio settore numerosi fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine per fini preventivi e di vigilanza.
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
RADU Stefan Daniel (Lazio): per avere, al 42° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata alla fronte, senza conseguenze lesive; infrazione rilevata da un Assistente.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
LEDESMA Cristian Daniel (Lazio): per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro pesanti insulti."