Citazione di: Sercio69 il 01 Mag 2012, 11:08
Evidentemente no, visto che l'azione è continuata, terminata e il gol alla fine è stato convalidato. Questo interessa al giudice, non le tue sensazioni derivanti dalla naturale incaxxatura per la sconfitta... Che poi l'arbitro abbia sbagliato nel merito sono il primo a dirlo, ma ti assicuro che questo al giudice non interessa.
introduzione sercio, le tue considerazioni sono rispettosissime, ma è irrispettoso il tono con cui liquidi le considerazioni degli altri. per quanto riguarda le mie sensazioni, ti assicuro che non sono derivanti dall'incazzatura per la sconfitta. al contrario. essendo, io, incazzato nero per la sconfitta, tutto può interessarmi, tranne che difendere l'1-0 e spendere parole per questo, anziché per la critica a reja e alla squadra. credimi.
ma le prese per il culo non mi piacciono in generale. figuriamoci quelle rivolte alla lazio. il gol farlocco dell'ultimo minuto configura un errore tecnico, ribadisco.
il punto nevralgico è appunto la discrezionale valutazione.
Se uno spettatore emette un fischio e l'arbitro considera che tale fischio abbia
interferito col gioco deve (non può)[...]
esame del fattoper prima cosa, per sgombrare il campo, diciamo che ci sono due elementi: una
valutazione e una decisione.
per quanto riguarda la valutazione, è palese che l'arbitro deve sentire che lo spettatore emette un fischio e deve considerare il rapporto di tale fischio con l'azione di gioco. per quanto riguarda la decisione, dopo che l'arbitro ha valutato una qualsiasi interferenza, egli deve fermare il gioco. non esiste una seconda valutazione alla prima. non può poi valutare quanto quell'interferenza interferisca con il gioco, ma solo se interferisce o meno. quindi non ha discrezionalità nel momento in cui si accorge di un'interferenza che - per qualsiasi motivo - è in atto. ora, si dà il caso che l'arbitro, durante il fischio farlocco, sbraita con le mani e dice, ripetutamente, non ho fischiato io. tu dici, sti cazzi, può voler dir tutto e niente. può, l'arbitro, con il suo modo di fare, aver addirittura cercato di prevenire eventuali interferenze che al momento non aveva ancora sentito.
ma tu dici che l'unico documento probante è il referto. e io ti rispondo no. elementi probanti sono anche gli allegati e i
filmati*.
per quanto riguarda il filmato ormai noto, con un reclamo ben diretto, il giudice deve chiedere all'arbitro perché cazzo stava gesticolando e gridando in considerazione del fatto che al ventesimo punto della guida pratica sui doveri dell'arbitro, è stabilito che:
L'arbitro non è tenuto ad accompagnare le sue decisioni con segnalazioni.
Il compito dell'arbitro non è quello di spiegare o di rappresentare coi gesti le proprie decisioni. Le indicazioni fatte dall'arbitro devono essere semplici, chiare ed immediate e tendere ad assicurare continuità al gioco.
È sufficiente, normalmente, estendere un braccio per indicare:
• un calcio d'angolo
• un calcio di rinvio
• una rimessa dalla linea laterale
• di aver accordato il vantaggio. pertanto, il suo agire, quantomeno superfluo, per non dire anomalo, deve essere spiegato. e deve essere spiegato con il massimo spirito di lealtà (regolamento disciplina arbitri).**
Anche perché non è che tutti gli avvocati hanno gli anelli al naso.
se l'arbitro sbaglia, sbaglia. se l'arbitro imbroglia, sul referto, ci sono sanzioni abbastanza gravi***
ma torniamo al punto chiave. abbiamo detto che, per l'arbitro, è determinante capire se c'è stata interferenza con il gioco. abbiamo anche chiarito che, una volta accertata un'interferenza, l'arbitro non può più decidere a propria discrezione, ma deve fermare l'azione. ora, si dà il caso che la discrezionalità in questo caso riguarda solo la decisione, non anche la valutazione la quale o è stata fatta in un modo, o è stata fatta in un altro. per essere più chiari: io ho visto che quella cosa ha interferito (valutazione), ma intendo andare avanti comunque (decisione). quindi, nel caso, o l'arbitro ha considerato l'interferenza o non l'ha considerata. se l'ha considerata, amen. non può far continuare l'azione. viceversa, se non lì'ha considerata, può far andare avanti il gioco.
ora, sul fatto che l'arbitro abbia considerato l'interferenza non ci sono dubbi. il referto non ce lo abbiamo né te né io, potrebbe già essere riportato tutto lì (come, tra l'altro, dovrebbe essere, visto e considerato che l'arbitro ha il dovere di riportarlo così come sancito da regolamento
****. ).
Quello che è sicuro è che l'arbitro deve spiegare il motivo della sua gestualità e del suo grido. perché è qui, il punto. dato che , l'ho detto prima, il fatto che l'arbitro non è tenuto ad accompagnare le sue decisioni con segnalazioni, è
codificato da regolamento, questi deve spiegare per quale motivo ha gridato
"non ho fischiato io". nel momento in cui grida e gesticola facendo capire a chi sta in campo che non è stato lui a fischiare, dimostra, inequivocabilmente, che egli non solo interagisce con l'interferenza esterna, ma diffonde la stessa come cassa di risonanza. i giocatori che ricevono gli indirizzi - non previsti - dall'arbitro, possono reagire con passività o attività. chi ti dice che quelli non abbiano capito : "ho fischiato io". al di là dell'evidente alt di gonzales e marchetti, che l'arbitro, formalmente - e non sostanzialmente - potrebbe non aver visto (sic), chi ti dice che alcuni giocatori, a seguito di quelle urla, non si possano essere fermati nell'azione agonistica credendo che l'arbitro abbia fermato l'azione?
e arriviamo all'assunto finale. se l'arbitro dice "non ho fischiato io", correndo e accompagnando l'esortazione con i gesti, ciò è avvenuto per dei motivi reperibili o dal referto o dal filmato.
1. ha sentito un fischio esterno.
2. ha visto disorientati alcuni giocatori.
3. ha sentito un fischio esterno e ha visto disorientati alcuni giocatori.
fuori dal terzo caso, in cui già esiste il rapporto tra interferenza e gioco, l'interattività dell'arbitro che dice, gridando, di non essere stato lui a fischiare ha, di fatto, formalmente, decretato il rapporto dell'interferenza con il gioco. infatti, riprendendo l'articolo in esame (Se uno spettatore emette un fischio e
l'arbitro considera che tale fischio abbia interferito col gioco), la considerazione dell'interferenza con il gioco, l'arbitro, l'ha già implicitamente fatta urlando e sbraitando.
pertanto, così come stabilisce anche la norma base sui poteri dell'arbitro (5), il direttore di gara deve interrompere temporaneamente la gara, sospenderla o interromperla definitivamente a seguito di interferenze esterne,
di qualunque genere .
è indubitabile che l' interferenza di qualunque genere l'arbitro l'abbia segnalata, perché la sua azione del gesticolare e urlare era comunque oggettivamente subordinata all'interferenza esterna , che proprio dal momento della gestualità
è entrata nel rapporto con il gioco. l'eventuale soggettivizzazione del comportamento dell'arbitro, nel caso in cui questi non consideri la sua azione come conseguenza diretta dell'avvenuta interferenza esterna, non può mai essere presa in considerazione, considerati i tanti elementi che scaturiscono dall'incontestabile filmato.
conclusionil'arbitro ha
discrezionalmente deciso, dopo valutazione certa dell'interferenza, di continuare comunque, pensando erroneamente (errore tecnico) di poter decidere discrezionalmente dopo l'esame valutativo dell'interferenza.
come già detto in altro post, il filmato inchioda quel nesso di causalità che rende erronea l'applicazione da parte dell'arbitro della norma più volte succitata, e che
non prevede in nessun modo una sua discrezionale decisione (fossero anche le braccia alzate e grida rivolte a continuare) nel caso
di conclamata presenza , percepita peraltro dall'arbitro stesso,
di interferenze esterne di qualsiasi genere.
CONSIDERATO che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non
aventi natura tecnica come la convalida di un gol fantasma o anche un calcio di rigore, per quanto concerne l'interferenza esterna, il reclamo può essere presentato tranquillamente entro 24 ore. così come ha fatto la lazio con un fax delle 20 di ieri, mi pare.
certo, le probabilità che una partita venga ripetuta sono esigue,
anche nel caso venisse accertato l'errore tecnico. ma massicce sono, invece, le probabilità di sanzioni per l'arbitro e per il campo di udine. soprattutto, aprirebbe un precedente che, senza tentativi di sorta, non si aprirebbe mai.
io voglio difendere la corsa affannata di marchetti dopo che si era buttato a terra. perché quella corsa, a porta vuota, con balletto di pereyra annesso, merita un'attenzione da parte di tutta la squadra e, se permetti, da parte della tifoseria tutta. io voglio capire cosa ha scritto l'arbitro nel referto. voglio che l'udinese la prossima volta giochi a porte chiuse, ma non perché rosico per la sconfitta della squadra - sconfitta meritata e che va valutata non in questo topic - ma per la sola ed esclusiva difesa dei giocatori beffati, squalificati e non, ai quali devo chiedere gli straordinari per le ultime tre partite. con che spirito glielo chiedo se non provo neanche a difenderli?
* dal regolamento di disciplina lega.
Gli Organi disciplinari della Lega calcio possono disporre la ripetizione della gara
qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento
della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette
circostanze non sia imputabile ai Tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni
coinvolte o direttamente a queste ultime.
Tra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra
il cosiddetto errore tecnico, che consiste nell'erronea applicazione, da parte
dell'Arbitro, di norme o regole di gioco, al di fuori della sua discrezionale
valutazione. L'errore tecnico deve risultare dal referto, dai suoi allegati o da atto
integrativo dello stesso o da filmati
** Art. 40 - Doveri degli Arbitri
1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi dI terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.
Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:
a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice di etica e di comportamento;
b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;
c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento della attività sportiva nei rapporti con colleghi e terzi, rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale.***
***Art. 53 - Sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari applicabili, secondo l'ordine di gravità, sono:
a) il rimprovero;
b) la censura scritta;
c) la sospensione sino ad un massimo di due anni;
d) il ritiro della tessera
4. La sanzione è graduata in considerazione della gravità dell'infrazione e della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima.
****L'arbitro, comunque, è tenuto a menzionare nel proprio rapporto di gara ogni incidente verificatosi anche lontano dal terreno di gioco o dalla sede della gara. L'arbitro deve allegare al proprio rapporto di gara, sul quale ne farà menzione, i rapporti consegnatigli dagli assistenti (e dal quarto ufficiale di gara laddove previsto) al termine dell'incontro. Detti rapporti dovranno contenere la descrizione degli episodi da lui non controllati personalmente e dovranno essere compilati
anche nel caso non vi sia nulla da segnalare.)