Questa invece mi piace di meno :
Il predetto lodo, richiamando la consolidata giurisprudenza della stessa
Corte federale – per la quale, quando non emerge un quadro definito
sufficientemente di riscontro in ordine alle dichiarazioni di incolpazione, il
prevenuto va prosciolto – e pur ribadendo il già ricordato arresto della
giurisprudenza sportiva, secondo cui per ritenere la responsabilità del soggetto
incolpato non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, "
è comunque necessario acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti,
una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (cfr. i lodi del 23
giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011,
Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e
Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c.
FIGC) ".