1. Ricorso S.S.LAZIO S.p.A.
avverso la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 inflitta a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 C.G.S., in relazione alla violazione dell'art. 7, comma 7, C.G.S., del calciatore Mauri Stefano in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14.05.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota 208/4 pf 13-14/sp/blp del 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)
2. Ricorso calc. MAURI STEFANO
avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 inflitta ai sensi dell'art. 7, comma 7, C.G.S., in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14.05.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota 208/4 pf 13-14/SP/blp del 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)
3. Ricorso PROCURATOREFEDERALE:
- avverso il proscioglimento dalle incolpazioni ascritte dichiarato nei confronti del calc. Mauri Stefano e della S.S. Lazio s.p.a. in relazione alla gara Lecce/Lazio del 22.5.2011;
La C.G.F, sugli appelli riuniti nn. 1), 2) e 3), vista la propria ordinanza interlocutoria in data 16.8.2013, acquisiti e valutati gli ulteriori elementi istruttori, così dispone, allo stato degli atti:
- ACCOGLIE IN PARTE il reclamo della Procura Federale, e, per l'effetto, visto l'art. 7, comma 7, C.G.S., applicato anche in relazione alla gara Lecce/Lazio del 22.5.2011, infligge al calc. Mauri Stefano la sanzione della squalifica per complessivi mesi 9, nonché alla S.S. Lazio S.p.A. la sanzione complessiva dell'ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00).
- RESPINGE i ricorsi del calc. Mauri Stefano e della S.S. Lazio S.p.A
- avverso l'incongruità delle sanzioni inflitte nei confronti del calc. Mauri Stefano e della S.S. Lazio S.p.A. in relazione alla gara Lazio/Genoa del 14.5.2011;
seguito proprio deferimento - nota 208/4 pf 13- 14/sp/blp del 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)