Scusate una domanda ma veramente non sono esperto di queste cose: ma il famoso DASPO (a vita) non è applicabile per gli ululati?
No perché se lo fosse tu società piazzi un po' di telecamere ed inizi a denunciare i responsabili e un po' alla volta li fai allontanare tutti.
STADIO OLIMPICO REGOLAMENTO D’USO
(Ex art. 19-ter, comma 3, lett. c) del decreto del Ministro dell’Interno 18 marzo l996, come mod. dal decreto del Ministro dell’Interno 6 giugno 2005 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996, recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” ed ex art. 4. comma 2 del decreto del Ministro dell’ Interno 6 giugno 2005 recante “Modalità di emissione. distribuzione vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore a 10.000 posti, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il gioco del calcio), D. Lgs. n. 8 dell’8 febbraio 2007, Determinazione n. 16/2007 del 14.3.07 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
L’accesso e la permanenza nell’impianto sportivo in occasione dell’evento comporta l’accettazione del “regolamento d’uso dell’impianto”. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonchè l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l’applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO).
Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:
· il titolo di accesso allo stadio è personale e può essere ceduto a terzi previa comunicazione alla biglietteria delle generalità del nuovo fruitore;
· per l’accesso all’impianto richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso;
· lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato;
· è vietato, oltre a quanto espressamente previsto dalla legge, tra l’altro:
o sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga;
o arrampicarsi sulle strutture dello stadio;
o danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
o introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe e bevande alcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di vetro ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato;
o introdurre o esporre cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni diversi da quelli autorizzati;
o qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, cori o altre manifestazioni di intolleranza;
o accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
o introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile;
o introdurre nell’area riservata dello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono).
Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989. n. 401, e successive modificazioni, ed, in particolare, quelli relativi al travisamento, all’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, nonché al lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.
Si segnala, infine, che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1996.