E siamo arrivati al paradosso...del caso Sherri Shepherd !!
"Si è sposata con il marito L.S. nell'agosto del 2011 contattando una agenzia del New Jersey nel 2012 per usufruire dei servizi che questa offriva nel campo della riproduzione artificiale. I coniugi sono così entrati in contatto con la giovane della Pennsylvania di 23 anni J.B., madre single di altri due figli propri, per stipulare con quest'ultima un contratto di maternità surrogata. La giovane J.B., già alla sua seconda esperienza del genere per poter mantenere i propri figli, avrebbe dovuto condurre la gravidanza dell'embrione creato con lo sperma di L.S., il marito di S.S., e con l'ovulo di una donatrice anonima, in cambio di centomila dollari.
Il 12 settembre 2013 viene stipulato il contratto tra le parti; il 7 novembre 2013 viene trasferito l'embrione nell'utero di J.B; il 18 novembre 2013 alla coppia committente viene data la notizia del buon esito dell'impianto e dell'inizio della gravidanza.
Nel corso dei mesi successivi, tuttavia, la coppia committente, mentre la ragazza conduce la gravidanza, inizia ad avere problemi matrimoniali fino a giungere alla decisione di divorziare.
Intanto il 5 agosto 2014 la madre surrogante J.B. partorisce e viene alla luce il piccolo Baby S. del quale adesso si deve decidere lo status personale.
La donna committente S.S. però manifesta la sua contrarietà visto il divorzio con il marito L.S. e quindi inizia la causa che si inoltra fino alla Superior Court of Pennsylvania.
Intanto il 5 agosto 2014 la madre surrogante J.B. partorisce e viene alla luce il piccolo Baby S. del quale adesso si deve decidere lo status personale.
La donna committente S.S. però manifesta la sua contrarietà visto il divorzio con il marito L.S. e quindi inizia la causa che si inoltra fino alla Superior Court of Pennsylvania.
Dinnanzi a quest'ultimo organo giudiziario, avendo perduto nei precedenti gradi, la donna committente S.S. appella le precedenti condanne che l'hanno riconosciuta come madre legale del neonato Baby S. fondando il proprio ricorso su quattro motivazioni principali:
1) la legge della Pennsylvania riconosce soltanto due modalità per l'instaurarsi della genitorialità, cioè il rapporto genetico o biologico da un lato, e l'adozione dall'altro, e non contempla la genitorialità mediante contratto;
2) il ricorso alla tecnica della maternità surrogata è un mezzo illegale per aggirare la normativa sull'adozione dello Stato della Pennsylvania per cui la madre legale di Baby S. è la giovane J.B. che lo ha partorito e non la ricorrente;
3) il contratto di maternità surrogata viola la public policy e la legge dello Stato della Pennsylvania perché crea un rapporto genitoriale senza adozione o provvedimento giudiziale;
4) il contratto di maternità surrogata è nullo e non può essere eseguito poiché in contrasto con l'ordinamento, dovendo quindi la Corte riconoscere che la donna committente non può essere la madre legale del nato.
Il paradosso è vedere che si ricorre alla maternità surrogata per poi rinunciarci attraverso gli avvocati con argomenti del tutto opposti sull'anti-giuridicità della stessa pratica.