Citazione di: Flamengo78 il 24 Apr 2010, 15:08
Infatti.
A tal riguardo, tralasciando il merito della questione, è del tutto fuorviante quanto ripetutamente detto da Buzzanca per radio (tipico esempio del pressapochismo del giornalista romano).
1) Relativamente alla prescrizione: Il Codice di giustizia sportiva, al contrario di quanto detto da Sandulli, prevedeva la prescrizione a 4 anni. Poichè si applica il principio tempus regit actum per il quale ogni atto è regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica, si applica il vecchio codice e non quello del 2007. Pertanto gli illeciti che saranno eventualmente accertati sono prescritti.
2) Relativamente alla responsabilità per fatti commessi da terzi estranei (il caso ayroldi) e prescindendo dall'avvenuta prescrizione: Buzzanca sostiene che basta che un terzo agisca in tuo favore perchè tu venga punito. Grossa cazzata. Prendendo il vecchio codice ex art. 9: Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolta dall'Ufficio indagini o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.
Quindi vuol dire che si può essere puniti solo se non viene dimostrata o anche solo ipotizzato seriamente (fondato e serio dubbio) l'estraneità. Allo stato degli atti da quell'intercettazione (se c'è altro non lo so ma in base a quella) la società Roma è completamente estranea.
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, pubblicato sul C.U. F.I.G.C. del 9 agosto 2001 n. 28. Il Consiglio Federale
con delibera del 31 luglio 2003, ha provveduto ad una ristampa del presente codice, comprensivo di alcune modifiche apportate in quella sede ed evidenziate in grassetto.
Il testo ristampato è stato pubblicato sul C.U. F.I.G.C. del 31 luglio 2003
2. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere, a qualsiasi titolo, le società si
prescrivono al termine della
seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo attodiretto a commettere le infrazioni stesse.
Ma:
La successione di norme processuali è regolata dal principio tempus
regit actum, per il quale la legge processuale applicabile è quella del
momento in cui l'atto è compiuto,
salvo che non sia
altrimenti disposto.Dunque:
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, pubblicato sul C.U. F.I.G.C. del 31 marzo 2007 n. 93 e sul sito
www.figc.it.
Art. 53 - Entrata in vigore
Le norme del presente Codice si applicano a partire dal 1 luglio 2007.L'art.53 è interpretabile,come dice anche Sandulli.
le norme del presente codice si applicano
per infrazioni a partire dal 1 luglio 2007.
Oppure:
le norme del presente codice si applicano
comunque(in qualsiasi caso) a partire dal primo luglio 2007.
Nel secondo caso il principio tempus regit actum non varrebbe una emerita ceppa.
Etica vorrebbe ci si indirizzasse verso l'ultima ipotesi.
Insomma,da Laziale sarei seriamente preoccupato.
Ma voi un santo in paradiso lo trovate sempre:
Art. 7 - Violazioni in materia gestionale ed economica
1. La mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di
giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli
stessi Organi, costituisce illecito.
2. La società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida, salva la più
grave sanzione che possa essere irrogata per i fatti previsti dal presente articolo.
3. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, tenta di ottenere od ottenga
l'iscrizione ad un campionato a cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni federali vigenti al
momento del fatto, è punita con una delle sanzioni previste dall'art. 13, lettere f), g), h) e i).
3.bis La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni
federali in materia di ammissione ai campionati professionistici è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni
dell'ammenda o di un punto di penalizzazione in classifica, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni
federali (1).
Ve?ricorda nulla?