Art. 1
Doveri e obblighi generali
1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
Art. 7
Illecito sportivo e obbligo di denunzia
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
ergo: il tentativo di un tesserato di acchittare una partita non sarebbe il compimento di un atto volto ad alterare lo svolgimento della stessa...
ma davvero credono che veniamo dalla montagna del sapone.
l'onesta intellettuale di questi signori è pari al fairplay che titty mette in bella mostra tutte le domeniche
Non credo che la Lazio avrà vantaggi da questa sentenza e la cosa francamente non mi interessa, non voglio essere graziato esigo una giustizia che sia imparziale, forse è chiedere troppo in Italia.
Oltretutto la ns. posizione è completamente differente, basata sui racconti de relato di un personaggio la cui credibilità vacilla sempre più.
compatti e vigili, lì in alto diamo fastidio e questa è l'ennesima dimostrazione.