Citazione di: WhiteBluesBrother il 24 Mar 2013, 11:02
Quello che non capisco è: la Lazio ha gli strumenti legali per 1) conoscere i nomi identificati dalla polizia come disturbatori fascio-razzisti? 2) predisporre un DASPO privato a solo uso interno, in uno stadio non suo e per giunta luogo pubblico?
Siamo in una trappola per topi, da cui si esce solo CAMBIANDO COMPLETAMENTE LA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA. Campa cavallo. Nel frattempo temo catastrofi.
Provo a risponderti.
il DASPO è un provvedimento amministrativo del Questore che viene irrogato a chiunque si rende responsabile di fatti che, costituenti o meno reato, sono ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'elemento essenziale del DASPO, quindi, è la riconosciuta pericolosità del soggetto, e non una generica violazione di norme.
Ne consegue che per fatti inerenti reati a sfondo razziale, non essendo questi ultimi direttamente correlati con la pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, la Polizia può procedere all'identificazione dei responsabili solo per segnalarli all'Autorità Giudiziaria, e non per l'irrogazione del DASPO.
L'identificazione, del resto, in questo caso specifico, è un atto di Polizia giudiziaria, e in quanto tale è finalizzato a fornire esclusivamente alle autorità preposte le generalità di chi commette un reato al fine di perseguirlo penalmente. Qualsiasi altro utilizzo dei dati acquisiti, è quindi illegittimo. Quindi la risposta alla domanda 1 è che la Lazio non ha strumenti legali per conoscere le generalità di chi si rende responsabile di ululati o saluti romani, a meno che questi non vengono denunciati all'Autorità Giudiziaria e rinviati a giudizio. Solo in tal caso, infatti, la Lazio può solo costituirsi parte civile e richiedere, in caso di condanna, un risarcimento.
Il problema è che associare una determinata condotta ad un reato di sfondo razziale è giuridicamente molto difficile, e non basta un ululato per configurare una fattispecie di reato. Quindi in realtà ad un processo non ci si arriverà mai, e se anche ci si dovesse arrivare c'è molta giurisprudenza che va sempre a vantaggio dell'imputato.
Quanto al "DASPO privato" la normativa non lo prevede, in quanto:
1) la polizia non può fornire a terzi dati acquisiti per scopi di Polizia giudiziaria; sarebbe una violazione sia del Codice di Procedura penale (violazione dell'obbligo del segreto investigativo), sia del codice della Privacy (divulgazione illegittima, e senza il consenso dell'avente diritto, di dati personali).
2) l'evento sportivo si svolge in un luogo aperto al pubblico, quindi se io pago il biglietto nessuno può impedirmi di entrare, tranne i casi in cui le autorità preposte non limitino tale diritto. Ma possono farlo solo le autorità preposte, non la Lazio.