In conclusione, la Commissione ritiene non sufficientemente provata la responsabilità di
MAURI in ordine all'adesione e alla partecipazione attiva all'illecito contestato, non
essendo emerso, in base al materiale probatorio acquisito, alcun elemento, nemmeno di
carattere indiziario, in ordine al compimento da parte di MAURI, nei confronti di compagni
di squadra neppure individuati, di atti rientranti nella previsione dell'art. 7, comma 1, CGS,
in quanto diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara Lazio-Genoa del
14.5.2011.
Risulta dimostrata, tuttavia, la conoscenza da parte del MAURI dei fatti illeciti programmati
dagli altri soggetti coinvolti, ragione – come sottolineato – dell'incontro avvenuto a
Formello e pacificamente provato. La relativa condotta, dunque, va derubricata nella meno
grave ipotesi di cui all'art. 7, comma 7, CGS e per tale titolo va affermata la responsabilità
del deferito.
MAURI Stefano: previa riqualificazione dei fatti di cui al capo 1 del deferimento nella
fattispecie di cui all'art. 7, comma 7, CGS, squalifica per 6 (sei) mesi.
A me pare che lo squalifichino per omessa denuncia su Lazio Genoa....