Della famigerata legge cerchiamo di ricordare alcuni punti.
All'
articolo 1 si disciplinano le
finalità della legge che sono quelli di prevedere la realizzazione di nuovi impianti sportivi e stadi, nonché la ristrutturazione di quelli esistenti in cui si sono disputati eventi sportivi, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività.
Tale finalità si raggiunge attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative. A tal fine, le opere sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Al successivo
articolo 3, in tema di
realizzazione di nuove strutture, la localizzazione delle aree individuate per le nuove strutture (corredata da uno studio di fattibilità) avviene su iniziativa del soggetto proponente o del comune, mediante intesa tra le parti.
Per soggetto proponente si intende la società sportiva professionistica, o una società di capitali da questa controllata, fruitrice prevalente dello stadio, e i soggetti pubblici e privati che hanno stipulato un accordo con la società per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo impianto sportivo ovvero per il conferimento del diritto d'uso, per almeno 20 anni.
Vi è poi una procedura ad hoc, dedicata e velocizzata, per l'approvazione dei progetti per cui entro 90 giorni dalla presentazione dello studio, il sindaco promuove un accordo di programma, da concludersi entro 6 mesi dalla presentazione dello studio di fattibilità, che se comporta variazione degli strumenti urbanistici comunali la giunta lo ratifica entro 120 giorni.
Nella disciplina viene fatta salva l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale di aree naturali protette (punto molto contestato, su cui infra).
Se l'area individuata è di proprietà del comune, questi può cedere essa (o il relativo diritto di superficie), a titolo oneroso, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta.
Vengono poi acquisiti i pareri e gli altri atti di assenso delle Autorità competenti alla tutela dei vincoli archeologici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici nella Conferenza (articoli 14 e ss della legge 241/1990)
Nella legge c'è anche una norma che potremmo definire "l
odo Flaminio", vale a dire
l'articolo 5 in tema di "
Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali" contenuto nel Capo II relativo alla "ristrutturazione e privatizzazione delle strutture esistenti".
In essa, si prevede la facoltà per i comuni di cedere, con l'inserimento nel patrimonio disponibile, la proprietà degli impianti esistenti, incluse le aree e le strutture funzionali e pertinenziali (o il relativo diritto di superficie), a titolo oneroso, alle società sportive che ne abbiano l'uso prevalente, attraverso affidamento diretto per almeno 50 anni. Nell'atto di cessione, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata.
Quanto alle contestazioni vale la pena di rileggere una intervista al presidente dello scorso ottobre 2012
("Legge sugli stadi, il tempo stringe? Lotito: "Se il Senato vuole, pronta in un mese: basta che quelle quattro righe...", pubblicata su
Lalaziosiamonoi.it il 16 ottobre 2012) dove il nostro lamentava l'aggiunta al testo di "
quattro righe che vanno assolutamente tolte perché rappresentano un retaggio di carattere borbonico che un Paese civile e democratico come l'Italia, che insegue trasparenza, non può consentire perché nel 2012 non può esistere il potere di veto".
Così come è scritta la legge sugli stadi è una legge borbonica?
"Va benissimo tranne quelle quattro righe. Va bene che i pareri vengano acquisiti dalla Conferenza di servizi dove vale l'unanimità e, se c'è un voto contrario, può essere superato dal Consiglio dei ministri. Questa impostazione significava preservare trasparenza dei rapporti e interesse collettivo con una certa snellezza burocratica"
Invece...
"Loro hanno aggiunto che, se l'intervento ricade anche solo per un metro in zona vincolata, l'efficacia della decisione della Conferenza dei servizi è vincolata al parere di chi ha messo il vincolo. Io dico: quello che ha messo il vincolo esprime prima il suo parere e poi alla fine si alza e dice che comunque tutto è bocciato. Perché deve avere un potere di veto?"