Su richiesta di questo Ufficio, il Direttore di gara testualmente dichiarava (a mezzo e-mail
pervenuta alle ore 11.58 del 7 aprile 2014) "In riferimento alla gara Cagliari-Roma da me diretta
in data 06-04-2014 comunico, su richiesta del Giudice Sportivo, che né io né i miei collaboratori
abbiamo visto l'episodio relativo alla manata di Destro" e successivamente (a mezzo e-mail
pervenuta alle ore 16.50 del 7 aprile 2014) "In riferimento alla gara Cagliari-Roma da me diretta
in data 06-04-2014, su richiesta del Giudice Sportivo in merito all'episodio Destro-Astori e ad
integrazione di quanto comunicato con mia precedente mail, specifico che: ho accordato un
calcio di punizione diretto a favore del Cagliari per una trattenuta (normale fallo di gioco)
commessa dal calciatore Destro ai danni di Astori. La successiva manata di Destro non è stata
vista né da me né dai miei collaboratori".
Questo Giudice ritiene che il gesto compiuto dal calciatore romanista integri inequivocabilmente
gli estremi della "condotta violenta" sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per
consolidato orientamento interpretativo, dall'intenzionalità e dalla potenzialità lesiva. Infatti, la
volontarietà del gesto, l'energia impressa al movimento del braccio, la delicatezza della zona
colpita ed i concreti effetti del colpo inferto, evidenziati dal brusco spostamento del capo
dell'Astori in conseguenza della manata subita, suffragano l'assunto, nell'esclusione di ogni
ragionevole dubbio.