Citazione di: setteblu il 24 Ott 2017, 17:25
Ho letto l'articolo dell'Ellenico.
È totalmente condivisibile.
Mi piacerebbe però sapere come possono essere compatibili le sue parole di condanna alle scritte antisemite e le sue idee (sempre rivendicate) di vicinanza al fascismo.
(E ci ha pure scritto un libro, sui laziali fascisti).
Imbarazzante.
Vedi, il problema spesso è l'ignoranza. Magari pure in questo caso.
Non possiamo salvare il comunismo e Lenin dimenticando le azioni liberticide, gli eccidi, le stragi etniche, i massacri, gli stupri di massa, eccetera eccetera. Per non parlare di Peppone Stalin, i diarchi dell'est e compagnia, sino ad arrivare a Mao, alla di lui moglie e al gruppo dei 5. Trattasi di veri e propri mostri, che hanno complessivamente sulla coscienza milioni, decine forse centinaia di milioni di morti.
Allo stesso modo, non possiamo salvare un "pezzetto" di fascismo, dimenticando i pestaggi, gli assassini, le deportazioni, gli esili , le ruberie, la corruzione, gli stupri, eccetera eccetera. E, soprattutto, senza aver letto una volta nella vita le favolose leggi fatte approvare da Benito dopo il Manifesto sulla Razza del 38.
Fate leggere questo qua sotto, all'Ellenico, l'orrore reso linguaggio burocratico, l'odio codificato in norma, il disprezzo dell'uomo elevato a sistema di relazione sociale: poi vediamo come si fa ancora a salvare un pezzetto di fascismo. Ma porco demonio bastard.o, davvero ancora dobbiamo spiegare 'ste cose? Ancora che famo la goliardia sui morti? Ma siamo merde come i romanisti?
CAPO II
Degli appartenenti alla razza ebraica
Art. 8 Agli effetti di legge: a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera; c) è considerato da razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che alla data del 1º ottobre 1938 - XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.
Art. 9 L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di detta annotazione. Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni e autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
Art. 10 I cittadini italiani di razza ebraica non possono: a) prestare servizio militare in pace e in guerra; b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica; c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'Art. 1 del R. decreto - legge 18 novembre 1929 - VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o pi* persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco; d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto - legge 5 ottobre 1936 - XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
Art. 11 Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
Art. 12 Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
Art. 13 Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica: a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato; b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate; c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi; d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate; e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti o denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo; f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato; g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale; h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.