Tucci se lo ricorda questo? Perché allora non stigmatizzare anche il comportamento di alcuni suoi colleghi, l'Ordine dovrebbe servire anche a questo... siamo sicuri che i giornalisti di cui parla Lotito abbiano rispettato le norme qui riportate?
In grassetto le parti a mio avviso rilevanti.
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE SPORTIVA DENOMINATO
«CODICE MEDIA E SPORT»
Preambolo.
...
Ritenuto di dover contribuire a diffondere i valori positivi dello sport che, cosi' come enunciati anche in Codici e Dichiarazioni internazionali pongono l'agonismo sportivo al servizio di un corretto e pacifico sviluppo delle relazioni umane;
...
Adottano
il presente Codice di autoregolamentazione di seguito denominato «Codice media e sport»:
Art. 1.
Principi generali
1. Ai fini del presente Codice per informazione sportiva si intende quella veicolata dai diversi media a una pluralita' di destinatari che tratta sotto forma di cronaca, commento, dibattiti televisivi e radiofonici con ospiti in studio o collegati dall'esterno, eventi sportivi in generale e calcistici in particolare.
2. Nella diffusione dell'informazione sportiva, qualora realizzata anche al di fuori delle testate giornalistiche, le parti assicurano comunque l'osservanza dei principi della legalita', della correttezza, e del rispetto della dignita' altrui, pur nella diversita' delle rispettive opinioni.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, le parti si impegnano a evitare qualsiasi forma di incitazione o di legittimazione di comportamenti contrari a norme di legge.
4. Vengono fatti salvi e ribaditi i doveri derivanti dalla legislazione sulla stampa, da quella sulle emittenti radiotelevisive e da quella sull'Ordine dei giornalisti.
Art. 2.
Diritto di informazione sportiva
1. Il commento degli eventi sportivi dovra' essere esercitato sui diversi media in maniera rispettosa della dignita' delle persone, dei soggetti e degli enti interessati, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali che si hanno di essi.
2. Le parti si impegnano in ogni caso a evitare il ricorso a espressioni minacciose od ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre , tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose.
3. Le parti assicurano una corretta informazione relativamente ai reati commessi in occasione di eventi sportivi, tenuto conto della loro rilevanza sociale.
4. Nel rispetto della propria autonomia editoriale, le parti si impegnano a stigmatizzare le condotte lesive dell'integrita' fisica delle persone, della loro dignita' e dei beni di proprieta' pubblica e privata verificatesi in occasione di eventi sportivi.
5. Preso atto che le immagini sono parte essenziale dell'informazione sportiva, nei casi di utilizzo di immagini registrate e di espressioni particolarmente forti e impressionanti, sara' cura del conduttore o del commentatore avvertire gli spettatori facendo presente che le sequenze che verranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori.
Art. 3.
Conduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive
1. Le emittenti ed i fornitori di contenuti assicurano che i conduttori delle trasmissioni di informazione sportiva abbiano adeguata conoscenza del presente codice, nonche' delle disposizioni normative soprarichiamate e delle regole che disciplinano l'esercizio di ciascuna delle discipline sportive oggetto delle trasmissioni loro affidate.
2. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice, da chiunque commesse nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive di informazione e di commento sportivo in diretta, inclusi ospiti, membri del pubblico, interlocutori telefonici o via internet, il conduttore dissocia con immediatezza l'emittente e il fornitore di contenuti dall'accaduto, e ricorre ai mezzi necessari - fino alla eventuale disposizione di una pausa della trasmissione, o la sospensione di un collegamento, o l'allontanamento del responsabile - per ricondurre il programma entro i binari della correttezza.
3. Nel caso di trasmissioni registrate, le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a procedere al preventivo controllo del contenuto delle stesse, escludendo dalla messa in onda episodi che costituiscano violazioni del presente Codice.
4. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano comunque, in caso di violazione del Codice a diffondere nella prima edizione successiva del programma in cui e' stata commessa la violazione, o in altra trasmissione della medesima emittente, un messaggio nel quale l'editore e l'emittente e i fornitori di contenuti stessi si dissociano dall'accaduto esprimendo la loro deplorazione.
5. Le emittenti e i fornitori di contenuti si riservano di valutare l'idoneita' dei soggetti che si sono resi responsabili di violazioni alle disposizioni del presente Codice a partecipare ulteriormente a trasmissioni di informazione o di approfondimento sportivo, tenuto conto della gravita' e delle eventuali reiterazioni della violazione, oltreche' del comportamento tenuto dall'interessato successivamente alla stessa.
6. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a realizzare, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali, misure atte, se del caso, a rendere individuabili i soggetti che si collegano telefonicamente, in audio o in audiovideo, alle trasmissioni.
Art. 4.
Promozione dei valori dello sport
1. Con particolare attenzione nei confronti dei giovani e dei minori e quale contributo alla loro crescita culturale, civile e sociale, le parti si impegnano a diffondere i valori positivi dello sport e lo spirito di lealta' connesso a tali valori negli specifici contenitori degli avvenimenti sportivi, anche mediante campagne formative concordate e attuate con le istituzioni nazionali e locali.
Art. 5.
Vigilanza
1. Il controllo del rispetto del presente Codice e' affidato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali violazioni riguardanti i giornalisti vengono segnalate dall'Autorita' delle comunicazioni all'Ordine professionale di appartenenza.
Art. 6.
Sanzioni e impegni
1. Nei casi di violazione del presente Codice si applicano ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 3 del Testo unico della Radiotelevisione le sanzioni richiamate dall'articolo 35, comma 4-bis dello stesso Testo unico.
2. Delle sanzioni e' data notizia alle amministrazioni pubbliche competenti per gli eventuali provvedimenti collegati alla erogazione di misure a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva.
3. Delle sanzioni e' data notizia al CONI, alle Federazioni sportive, alle Leghe e all'Unione Stampa Sportiva per gli eventuali provvedimenti di competenza in materia di accesso agli stadi.
4. Per le imprese televisive locali e per le imprese radiofoniche locali l'adesione al presente codice, costituisce requisito di ammissibilita' ai contributi di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per i giornalisti eventualmente coinvolti le sanzioni sono quelle decise dall'Ordine professionale.
AERANTI AERANTI-CORALLO
Rossignoli Rossignoli
A.L.P.I. CNT
Angelillo Federico
CONNA CORALLO
Albanesi Caricato
Europa TV S.p.A. FIEG
Viggiani Brignone
FNSI FRT
Siddi Rebecchini
TELECOM ITALIA ORDINE
MEDIA DEI GIORNALISTI
Ghigliani Deliberato
PRIMA TV S.p.A. RAI
Viggiani De Luca
REA RNA
Riso Montefusco
RTI SKY ITALIA
Nieri Camiglieri
U.S.S.I.
Ferrajolo