Citazione di: tommasino il 05 Gen 2012, 16:29
Domanda per gli esperti del forum.
A proposito dei napoletani intercettati, sento ripetere dagli organi di stampa che trattasi di intercettazioni per verificare le loro eventuali reazioni a pressioni camorristiche e che i napoletani non rischiano assolutamente niente perchè non sono indagati.
la domanda è : ma in Italia è davvero possibile intercettare persone solo per verificare le loro reazioni (una specie di candid camera insomma) o, al contrario, è necessario essere perlomeno iscritti nel registro degli indagati. io ero per la seconda ipotesi, ma forse sbaglierò io.
Oppure sono caduti in intercettazioni che riguardavo i presunti camorristi, ed anche in quel caso non credo che ci farebbero una bella figura.
E' sempre la stessa storia. Per noi si sentono, leggono, vedono, già scenari apocalittici, per gli altri o non esce niente o quando esce i media si premurano subito a sminuirne la portata.
DA WIKIPEDIA
L'intercettazione nel diritto processuale penale italiano è un mezzo di ricerca della prova tipico, in quanto previsto e disciplinato dall'art. 266 e seguenti del codice di procedura penale.
« 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria (594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.) col mezzo del telefono.
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter (pornografia minorile), terzo comma, del codice penale.
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. (violazione di domicilio), l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. »
(art.266 c.p.p. )
Essa consiste nell'attività diretta a captare comunicazioni e conversazioni, nonché flussi di comunicazioni informatiche o telematiche mediante strumenti della tecnica. L'intercettazione tende a limitare gravemente alcune importanti libertà costituzionali, fra cui la libertà di comunicazione del pensiero (art. 15 Cost) e la libertà domiciliare (art. 14 Cost), per cui sono dettate particolari norme procedurali volte a garantire la legittimità formale e sostanziale dell'attività. Nella materia delle intercettazioni vige la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, in quanto previste espressamente dalla Costituzione. Il codice di procedura penale prevede dei limiti e dei presupposti e una disciplina procedimentale molto rigorosa.
SE I GIOCATORI NAPOLETANI SONO STATI OGGETTO DI INTERCETTAZIONI, SICURAMENTE RIENTRANO IN UNO DEI REATI DI CUI SOPRA.