COMUNICATO UFFICIALE N. 158/A
Il Presidente Federale
visto l'art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di
ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela
dei vivai giovanili;
attesa la urgente necessità di stabilire per la stagione sportiva 2009/2010, anche in deroga all'art.
40 delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori,
cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
ritenuto opportuno altresì assicurare la applicazione delle vigenti disposizioni FIFA per la
protezione dei minori;
vista la delega conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 17 giugno 2009;
d'intesa con i Vice Presidenti
d e l i b e r a
A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione
2009/2010 che, alla data odierna, hanno più di due calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E.
o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due
calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, a condizione
che:
1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si
trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al
30.06.2009, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o
alla E.E.E.;
2. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., che (i) si
trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) che acquisisca, a qualunque
titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E..
I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli di
cui ai punti 1 (i), 1 (ii) e 2 (i) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione
sportiva.
B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione
2009/2010 che, alla data odierna, non hanno calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla
E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne hanno uno solo tesserato a titolo definitivo,
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potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro calciatore, calciatori di paesi non
aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero
massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati.
Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione
2009/2010 che, alla data odierna, hanno due calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.,
già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di sostituzione di altro loro
calciatore ai sensi del capoverso che precede, un calciatore di detti paesi proveniente dall'estero,
nonché un solo altro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., a condizione che vada
a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca
all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al
30.06.2009, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o
alla E.E.E.
Il calciatore da sostituire dovrà essere espressamente indicato dalla società interessata e, nell'ipotesi
sub (i) o (ii), non potrà tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva.
C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione
2009/2010 non potranno tesserare calciatori, cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.
provenienti dall'estero.
D) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi in altre società del
Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2009/2010, nel periodo di campagna trasferimenti
diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall'estero.
E) le società che disputeranno nella prossima stagione sportiva i Campionati di 1^ Divisione e 2^
Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico non potranno tesserare calciatori, cittadini di
paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di
professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di
professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in 2^ Divisione che potranno stipulare
contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella
stagione sportiva 2008/2009.
F) le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori
cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data odierna in Italia per
società professionistiche, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di
soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta
lo status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come
Giovane di Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., è consentito a
condizione che:
- siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti al seguito della famiglia e per ragioni non
legate alla attività sportiva o siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società
dilettantistica o che svolga attività di settore per l'attività giovanile e scolastica.
G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.
Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2009/2010.
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Le emanande norme per conformarsi alle nuove disposizioni internazionali in materia di
tesseramento dei calciatori minori stranieri, approvate dal Comitato Esecutivo della FIFA il
18.12.2008 e il 19.03.2009, entreranno in vigore dal 1° ottobre 2009, salva diversa determinazione
della FIFA.
PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2009