gesulio, ti ringrazio per la precisazione
però a me la questione sembra assai controversa
di seguito allego un piccolo brano relativo alla norma in questione
e pongo un problema: sarebbe così difficile, in sede dibattimentale, per la difesa della Lazio dimostrare che da quei due successi (con il genoa e con il lecce) la società non ha tratto alcun vantaggio (la norma parla addirittura di "chiaro vantaggio")? alla Lazio per ottenere il quinto posto - cioè il posto che ha ottenuto - sarebbe bastato un (1) punto. per ottenere quel punto era davvero necessario acchittare, o quanto meno assistere alla truffa, due partite? non è evidente la sproporzione tra fini e mezzi?
resta più solido, a mio parere, il rischio della responsabilità oggettiva
resta da dimostrare però, e in questo caso lìonere è tutto a carico dell'accusa, che la truffa ci sia stata realmente. lo scoglio insomma è sempre quello: le prove. i castelli in aria bastano per l'accusa, per il dibattimento serve ben altro
"La responsabilità presunta: tertium genus?
Ulteriore profilo di responsabilità oggettiva è rappresentato dall'art. 4, c. V, C.G.S., in base al quale la società è presunta responsabile degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone ad esse estranee.
Tale forma d'imputazione dell'evento presenta tuttavia elementi peculiari che la differenzia rispetto alle fattispecie di responsabilità diretta ed oggettiva.
La dottrina e la giurisprudenza, infatti, hanno evidenziato come in tale caso soggetto attivo della condotta illecita debba essere persona che sia estranea al sodalizio sportivo, neanche riconducibili alla nozione, peraltro indeterminata, di sostenitore.
Inoltre, la fattispecie in oggetto prevede la possibilità, per la società sportiva, di esonero da responsabilità qualora siano allegati elementi probatori atti ad attestare la mancata partecipazione o mancata conoscenza dell'illecito da parte del club.
Tale tipologia di responsabilità è stata sottoposta a considerazioni critiche.
La dottrina, infatti, ha osservato come contrasti con il principio di
responsabilità personale prevedere una sanzione per il club qualora l'illecito sia stato commesso da soggetto estraneo alla società.
In tale caso, infatti, non potrebbe configurarsi in capo alla società neppure una forma di culpa in vigilando – per non aver attuato quelle forme di controllo atte a prevedere e prevenire la condotta vietata – in quanto l'illecito sarebbe stato commesso da soggetto su cui il sodalizio non esercitava, e non poteva esercitare, alcuna forma di prevenzione e controllo.
Diversamente, è stato evidenziato come tale profilo di responsabilità sussista unicamente qualora la società abbia partecipato attivamente alla commissione dell'illecito ovvero sia stata comunque a conoscenza dell'illecito – anche per mezzo di un proprio tesserato –, e che tale condotta vietata sia stata realizzata a vantaggio della società stessa.
In tale caso, infatti, il sodalizio risponderebbe in quanto concorrente all'illecito o comunque per violazione del principio di lealtà e probità poiché, saputo dell'illecito, non ha fornito pronta indicazione agli Organi federali preposti.
Presupposto necessario per la sussistenza di tale forma di responsabilità è costituito comunque dal vantaggio, che la società deve aver avuto o ottenuto.
L'adozione di una nozione allargata del vantaggio, volta a ricomprendere qualsiasi utilità percepita o comunque ottenuta, ha determinato gli Organi inquirenti a procedere nei confronti delle società a tale titolo per numerose fattispecie, di cui non ultimo il recente caso di calcio scommesse.
Accanto alle classiche ipotesi di minacce esercitate da terzi volte per favorire il trasferimento da una società all'altra di un tesserato, tale forma di responsabilità è applicabile anche nei casi, ormai documentati, in cui la condotta vietata – nell'occorso, scommettere su avvenimenti sportivi e determinare l'andamento della gara e del campionato sull'esito prescelto – sia stata concretamente posta in essere da soggetti estranei dal mondo del calcio, ma da cui il club ha comunque tratto vantaggio.
Scommettere sull'esito di un incontro a favore di un determinato sodalizio sportivo e poi adoperarsi affinchè si verifichi il risultato sperato comporta un chiaro vantaggio per il club verso cui era andato il favore della scommessa, quantomeno sotto il profilo dei punti in classifica, facendo però così sorgere un profilo di responsabilità presunta per la società calcistica, cui potrà liberarsi fornendo la prevista prova contraria."