Citazione di: calimero il 16 Apr 2012, 12:29
Ricordiamo sempre che la responsabilità presunta di una società si dà per "superata" anche in caso di fondato o ragionevole dubbio sulla partecipazione o conoscenza dell'illecito consumato a suo vantaggio.
il problema che cercavo di sottolineare è proprio questo:
se cercate nella sentenza di cui si sta parlando da qualche pagina, ogni richiesta del procuratore per responsabilità presunta E' STATA ACCETTATA dal giudice, e le relative squadre penalizzate di 1 punto.
spezia, viareggio, taranto ecc.
è questa la cosa più inquietante.
guardate le partite per cui viene chiesta la sanzione in esame: leggete pag. 35, il caso di benevento viareggio e ditemi se, pensando alla posizione della squadra toscana, non vi vengono un po' di brividi
(malacarne al posto di mauri e le frasi:
Questa volta il risultato desiderato si concretizza, sicché alla responsabilità di ERODIANI e
PAOLONI segue quella oggettiva delle Società di appartenenza PINO DI MATTEO e
BENEVENTO, nei termini di cui al deferimento.
La società ESPERIA VIAREGGIO risponde a titolo di responsabilità presunta, ai sensi
dell'art. 4, comma 5 CGS, per illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone
ad essa estranee, non essendo emersi elementi che inducano, quantomeno in termini di
ragionevole dubbio, ad escludere che la società abbia partecipato all'illecito ovvero ad
affermare che lo abbia ignorato.)
ripeto, la responsabilità oggettiva secondo me non è a rischio: per essere riconosciuto colpevole, a Mauri devono contestare somme di denaro effettivamente intascate o intercettazioni/testimonianze dirette COME AVVIENE IN TUTTI I CASI ESPLICITATI NELLA SENTENZA!!!
ma la responsabilità presunta è diversa, e il ragionevole dubbio non è contemplato dal giudice, di fronte alla "consistenza" dell'avvenuto risultato a favore.
non lo dico io, lo dicono le sentenze. ripeto, spezia, viareggio, taranto... controllate pure.