Citazione di: WhiteBluesBrother il 16 Mag 2012, 15:01
Bisognerebbe controllare il regolamento (non gli estratti ellenici, le regole per intero) e poi vedere se già col siena non si infrangono le regole (nel silenzio generale).
Art. 16 bis Partecipazioni societarie
1. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un'influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali. 3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito e comporta su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. L'avvio del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contributi federali, da revocarsi in caso di pronuncia definitiva, favorevole alle società. Permanendo l'inosservanza del divieto di cui al comma 1 alla scadenza del termine, annualmente fissato, per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, le società oggetto di controllo non sono ammesse al Campionato di competenza e decadono dai contributi federali.
4. Non si dà luogo a sanzioni qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati, purchè tali soggetti provvedano a darne comunicazione alla F.I.G.C. e a porvi termine entro i 30 giorni successivi al verificarsi della stessa.
Disposizioni transitorie:
A. I soggetti che, all'entrata in vigore della presente norma, si trovino in una situazione di cui al comma 2, hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione alla FIGC e di adottare gli strumenti necessari ad assicurare il rispetto del disposto di cui al comma 1, entro i seguenti termini perentori: - 30 giugno 2007 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con una categoria di differenza; - 30 giugno 2009 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con due categorie di differenza; - 30 giugno 2011 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con tre categorie di differenza; - 30 giugno 2013 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con quattro categorie di differenza.
B. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due o più società oggetto della comunicazione di cui alla lett. A), la FIGC assegna ai soggetti interessati un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà darsi luogo alla cessazione della situazione di controllo. L'inosservanza delle presenti disposizioni transitorie comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 bis, comma 3.