Per completezza:
Il regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, impone agli emittenti e ai soggetti che li controllano la comunicazione alla Consob, alla Borsa Italiana ed al pubblico di alcune notizie, dati e informazioni sulla gestione e sulle attività poste in essere, la cui conoscenza e apprezzamento possono incidere sui processi valutativi degli strumenti finanziari emessi e conseguentemente sul livello della domanda e dellofferta dei medesimi da parte degli investitori.
Il Regolamento Consob prevede lobbligo di comunicazione al mercato di talune Informazioni Rilevanti predeterminate, fra le quali, in particolare:
Art. 66
(Eventi e circostanze rilevanti)
1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio mediante apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nel Capo I.
2. Gli emittenti strumenti finanziari assicurano che:
a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;
b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga diffusa senza indugio con le modalità indicate nel Capo I;
c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il marketing delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;
d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato 210.
3. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste nel Capo I:
a) delle proprie situazioni contabili destinate a essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio e tali soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, ovvero quando le medesime situazioni contabili o le medesime informazioni abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza. È in ogni caso effettuata nel normale esercizio del lavoro della professione, della funzione o dell'ufficio la comunicazione che adempie un obbligo normativo 211;
b) delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.