Leggendo la sentenza, segnalerei il caso di Siena-Sassuolo
Palazzi chiede un anno di squalifica per Quadrini (Sassuolo) per omessa denuncia
Deferisce il Sassuolo per responsabilità oggettiva per gli addebiti contestati a Quadrini
Chiede una ammenda di 50.000 euro per il Sassuolo
Richieste poi esaudite dalla sentenza (al Sassuolo vengono comminati 20.000 e non 50.000 euro)
Gara: Siena-Sassuolo del 27.3.2011
Dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cremona e dalle
audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale emerge chiaramente che
ERODIANI, PAOLONI e BELLAVISTA si accordano per alterare il risultato della gara.
A tal fine, si attivano organizzando contatti con tesserati e cercando finanziatori, poi trovati
nel Gruppo degli zingari.
In particolare, PAOLONI telefona a QUADRINI, dicendogli che doveva sentire "l'amico
mio" al fine di fargli sapere "se c'era margine di fare qualcosa" relativamente alla gara
Siena-Sassuolo. Successivamente QUADRINI richiama PAOLONI per comunicare che
non c'è nulla da fare (nella audizione di fronte alla Procura federale, QUADRINI tenta di
dare una spiegazione della telefonata che risulta del tutto inverosimile).
Vi è poi una serie di contatti concitati tra ERODIANI, PAOLONI, BELLAVISTA e altri, tutti
diretti a organizzare la "combine" della gara, in previsione della effettuazione di
scommesse.
Il PAOLONI, peraltro, attiva un account su Skype, facendosi passare per QUADRINI nelle
conversazioni con i propri interlocutori, al fine di dare affidamento sull'esito della gara nei
termini auspicati.
Dai fatti suesposti risulta chiaramente che PAOLONI ha contattato l'amico QUADRINI per
chiedergli di indurre a un accordo alcuni compagni di squadra del SASSUOLO, ricevendo
risposta negativa dopo il rientro di QUADRINI dall'allenamento, nel corso del quale
evidentemente era stato tentato un approccio con i compagni di squadra.
Il tentativo di riferire le espressioni "devo sentire l'amico mio ... che voleva sapere se c'era
margine di fare qualcosa" (PAOLONI) e "non si può fare nulla" (QUADRINI) è un mero
espediente difensivo privo - come si è già detto - di qualsiasi fondamento.
Deve essere affermata, quindi, la responsabilità di BELLAVISTA, ERODIANI e PAOLONI
per violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, CGS, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6,
della pluralità di illeciti posti in essere, mentre QUADRINI è responsabile di violazione
dell'art. 7, comma 7, per aver omesso di informare senza indugio dei fatti la Procura
federale.
Alla affermazione della responsabilità di ERODIANI E PAOLONI segue quella oggettiva
delle Società di appartenenza PINO DI MATTEO e BENEVENTO.