Citazione di: NBA-LAZIO il 19 Lug 2010, 23:55
Ma non è sempre così è, può anche starci che i dottori lasciano le responsabilità al giocatore, mettendolo al corrente dei rischi, però se il giocatore sceglie di continuare di certo non è che ci va di mezzo la società con i dottori, per me questo si poteva fare e non sarebbe la prima volta.
Ma non direi proprio. Ma chi ve le racconta 'ste storie? Io certe volte non capisco se uno scrive tanto per scrivere o è veramente convinto.
Comunque...
Dal regolamento FIGC
Titolo II Tutele Articolo 431. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi
a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità generica è richiesto per i calciatori fino ai 12 anni di età. Per tutti
gli altri calciatori è prescritto l'accertamento dell'idoneità specifica e, nel caso di cui all'art. 34,
comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società e vanno
ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società ed aggiornate a cura del medico
sociale.
5.
Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la
Segreteria Federale, la Divisione od il Comitato competente, nonché la Sezione Medica del Settore
Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi
categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento. Esse sono responsabili dell'utilizzo del
calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di
valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.6.
La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento
dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Presidente Federale.7. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 maggio 1995, è istituita la
figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione
Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale i
aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.